L.R. n. 6/2016 – (Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile)
Art. 21 (Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile) 1.
Data:
8 Aprile 2016
Art. 21
(Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile)
1.Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) provvede:
- ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile;
- a trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, all’Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all’Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;
- a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;
2.ll committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, oppure provvede al saldo di quanto non versato dall’impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile pei i lavori eseguiti.< >l direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell’opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2016, 23:40