Interramento di una tubazione per uso irriguo: è attività di edilizia libera
Tar Piemonte: l’interramento, al di sotto di una strada interpoderale, di un tratto di tubazione funzionale all’uso irriguo dei fondi di proprietà è attività edilizia libera L’interramento, al di sotto di una strada interpoderale, di un tratto di tubazione funzionale all’uso irriguo dei fondi di proprietà è attività edilizia libera, ricompresa nell’art.
Data:
9 Ottobre 2018
Tar Piemonte: l’interramento, al di sotto di una strada interpoderale, di un tratto di tubazione funzionale all’uso irriguo dei fondi di proprietà è attività edilizia libera
L’interramento, al di sotto di una strada interpoderale, di un tratto di tubazione funzionale all’uso irriguo dei fondi di proprietà è attività edilizia libera, ricompresa nell’art. 6 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001, norma che si riferisce sia ai “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola“, sia alle “pratiche agro-silvo-pastorali“, sia agli “interventi su impianti idraulici agrari“, in quanto riconducibili a tali pratiche.
Lo ha affermato il Tar Piemonte nella sentenza 1056/2018 dello scorso 26 settembre, che ha accolto il ricorso contro l’ingiunzione di demolizione delle “opere abusivamente realizzate in Centallo, Reg. Brignola n. 30, consistenti nella posa di un tratto di tubazione irrigua sottostante la strada interpoderale“, in assenza di titolo edilizio.
Secondo il ricorrente,
- la posa del tratto di tubazione oggetto di causa aveva lo scopo di ripristinare/assicurare il deflusso delle acque necessarie per consentire l’irrigazione dei suoi fondi;
- l’intervento rientra nell’ambito delle attività edilizie libere e, in particolare, nella previsione di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) del T.U.E., come evidenziato nelle osservazioni, sulle quali peraltro l’amministrazione non si è pronunciata;
- il comune ha erroneamente fatto applicazione dell’art. 31 del T.U.E., che riguarda solo le opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire e non anche quelle eseguite in assenza di SCIA, per le quali opera il diverso regime sanzionatorio ex art. 37, che prevede solo una sanzione pecuniaria.
I giudici amministrativi evidenziano che, nel caso in esame, non è contestato che l’intervento all’origine del provvedimento impugnato sia consistito nell’interramento, al di sotto di una strada interpoderale, di un tratto di tubazione funzionale all’uso irriguo dei fondi di proprietà del ricorrente. La previsione di cui alla citata lettera d) si riferisce sia ai “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola”, sia alle “pratiche agro-silvo-pastorali”, sia agli “interventi su impianti idraulici agrari”, in quanto riconducibili a tali pratiche; una lettura non parcellizzata della norma consente di farvi rientrare anche tale tipo di intervento, in quanto riguardante la posa di opere destinate ad un uso irriguo funzionale all’attività agricola, nonché i connessi movimenti di terra, “opere che, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta dalle parti, non appaiono di consistenza particolarmente rilevante“.
Ultimo aggiornamento
9 Ottobre 2018, 22:47