Installazione di telecamere: non si può qualificare come abuso edilizio
TAR Basilicata: l'installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all'autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del Testo Unico Edilizia, ma deve sottostare a specifiche regole sul rispetto della privacy
Data:
27 Febbraio 2025
L’impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere con ripresa sulla via pubblica non può essere qualificato come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del dpr 380/2001 .
Lo ha chiarito il Tar Basilicata nella sentenza 38/2025 del 15 gennaio, che si esprime sul ricorso contro la rimozione, oltre all’impianto di videosorveglianza sopracitato, di alcuni abusi edilizi: una schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore della sua abitazione, e alcuni pannelli fotovoltaici.
La recinizione è abusiva
Il ricorso è infondato con riferimento alla schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, in quanto tale intervento edilizio non rientra tra quelli non soggetti all’autorizzazione paesaggistica, previsti dal punto 13 dell’Allegato A al DPR n. 31/2017, ma tra quelli, contemplati dal punto 21 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, in quanto:
- il suddetto punto 13 dell’Allegato A (il quale elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) al DPR n. 31/2017 si riferisce espressamente agli interventi di adeguamento delle recinzioni e/o di inserimento di elementi antiintrusione nelle recinzioni, “nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”, mentre il predetto punto 21 dell’Allegato B (il quale elenca gli interventi di lieve entità, soggetto al procedimento autorizzatorio semplificato dell’autorizzazione paesaggistica) al DPR n. 31/2017 contempla espressamente l’adeguamento delle recinzioni e/o l’inserimento di elementi antiintrusione nelle recinzioni, “se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelli preesistenti”;
- nella specie, l’aggiunta alla precedente recinzione, costituita da un’inferriata, che rendeva visibile l’interno della proprietà privata del ricorrente, della schermatura in lamiera di colore bianco di cui è causa, che non rende più visibile l’interno della proprietà privata del ricorrente, come rilevato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, trasforma la caratteristica morfo-tipologica della precedente recinzione.
L’impianto di videosorveglianza deve rispettare le regole sulla privacy ma non è di competenza dell’Ufficio Tecnico
Per quel che riguarda la telecamera, evidenzia il TAR, essa ha “un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata”, in quanto “è posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all’abitazione”.
In ogni caso, l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del Testo Unico Edilizia.
In ogni caso, vanno rispettate tutte le regole sulla privacy (provvedimento n. 477 del 12.10.2023), per cui gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni:
- A) devono avere telecamere con “angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti”, e non devono riprendere “immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)”;
- B) può essere estesa “la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza” “soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo” e “sulla base di un legittimo interesse”, “adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)”.
Pannelli fotovoltaici
Il ricorso è fondato, in quanto l’immobile di cui è causa non ricade tra le aree di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 d.lgs. 42/2004, per cui i pannelli solari o fotovoltaici, installati dal ricorrente, non risultano soggetti all’autorizzazione paesaggistica, anche nella forma del procedimento autorizzatorio semplificato.
Infatti, l’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011, come sostituito dall’art. 9, comma 1, DL 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022, entrato in vigore il 2.3.2022 successivamente al punto 8 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, qualifica come intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, compreso quella paesaggistica, l’installazione di impianti solari e/o fotovoltaici “sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ad eccezione degli impianti installati nelle aree o immobili di cui all’art. 136, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. da 138 a 141” sempre del d.lgs. n. 42/2004
L’intero art. 7 bis d.lgs. 28/2011 è stato abrogato dall’art. 15 d.lgs. 190/2024 con decorrenza dal 30.12.2024 e dalla stessa data gli impianti solari o fotovoltaici, ubicati nelle Zone A dei Centri Storici, sono soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata.
Ma il suddetto art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011, come sostituito dall’art. 9, comma 1, DL 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022, può essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto i pannelli fotovoltaici di cui è causa sono stati installati nel periodo 2.3.2022-30.12.2024, in cui tale norma è stata in vigore, come provato dal ricorrente con il deposito del bonifico bancario del 21.11.2022, di acquisto dei pannelli fotovoltaici, e comunque il predetto art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011 era vigente anche al momento dell’adozione delle impugnate ordinanze.
Ultimo aggiornamento
14 Febbraio 2025, 19:46