Sportello Unico per l'Edilizia

Installazione di impianti fotovoltaici su serre e titoli abilitativi

Consiglio di Stato: a seconda del tipo di intervento, possono servire autorizzazione regionale, PAS o comunicazione di edilizia libera

Data:
12 Aprile 2023

Con sentenza 3294/2023 dello scorso 30 marzo, il Consiglio di Stato si è occupato della disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili, contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, recante una disciplina speciale di settore volta a garantire la necessaria uniformità di trattamento delle varie fattispecie concrete.

L’installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi:

  • l’autorizzazione regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 387/2003;
  • la p.a.s. di cui all’art. 6 comma 1 del d.lgs. 28/2011;
  • la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs. 28/2011.

Autorizzazione unica

In linea generale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico.

Edilizia libera

Costituiscono attività ad edilizia libera, e, perciò solo, assentibili, non tramite autorizzazione regionale, bensì mediante comunicazione al comune, le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:

  • a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
  • b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.

La PAS

La procedura abilitativa semplificata è stata, invece, prevista, per tutti gli impianti de quibus, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico.

Nel caso specifico

Nella fattispecie in esame, inerente la realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la sezione ha concluso nel senso dell’ineludibilità dell’autorizzazione unica regionale, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo.

Ultimo aggiornamento

12 Aprile 2023, 21:10