Installazione antenne per l’attivazione di impianti di telefonia mobile
Ufficio competente Per installazione e modifiche di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici destinati alle reti di telefonia mobile è competente il Servizio Tecnico – Ufficio SUE.
Ufficio competente
Per installazione e modifiche di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici destinati alle reti di telefonia mobile è competente il Servizio Tecnico – Ufficio SUE.
Descrizione
Per installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intende l’installazione di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS e per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.
Requisiti
L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”). L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero una dichiarazione contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.
L’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt presuppone l’inoltro di una istanza ed il rilascio da parte del SUE di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.
L’installazione di impianti con potenza inferiore o uguale ai 20 watt presuppone l’inoltro di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego.
L’esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore a 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti all’obbligo di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
Presentazione della domanda
Per installare e/o modificare infrastrutture di comunicazione elettronica occorre presentare la domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei necessari documenti, inclusi:
- documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche;
- progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredato da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).
Le informazioni circa le modalità di presentazione istanza e scia sono presenti all’interno dei moduli di richiesta presenti nella sezione modulistica.
Le domande di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Modulistica
Normativa
D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 87 e 87bis) aggiornato con il D.Lgs n. 70/2012.
Decreto Legge 98 del 2011 convertito in Legge 111 del 15 luglio 2011 – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – (G.U. 6 luglio 2011, n. 155) con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
Ultimo aggiornamento
8 Gennaio 2015, 22:35