Sportello Unico per l'Edilizia

Impianti solari e termici sugli edifici: regole per edilizia libera e PAS

Il decreto del 30 settembre del MITE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene le regole attuative per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti

Data:
18 Ottobre 2022

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre, del decreto del 30 settembre 2022 del MITE – attuativo del Decreto Energia (art.15 del DL 17/2022, convertito in legge 34/2022) – contenente prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l’installazione dei predetti impianti.

Il provvedimento:

  • si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’art. 10 comma 2 del d.lgs. 22/2010, realizzate mediante l’installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;
    ai sensi dell’art. 25 commi 6-bis e 6-ter del d.lgs. 199/2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di cui sopra, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell’edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d.lgs. 28/2011.

Realizzazione degli impianti in edilizia libera

Pe entrate nel perimetro dell’attività edilizia libera ai sensi del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la realizzazione degli impianti di cui sopra deve rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
  • b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW;
  • c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, nè comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, o aumento del numero delle unita’ immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

Realizzazione degli impianti con PAS

La PAS (procedura abilitativa semplificata) si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
  • b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 100 kW.

Direzione dei Lavori: serve un professionista abilitato con competenze geologiche

Per la realizzazione delle sonde geotermiche è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all’esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal DPR 328/2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente all’art. 10 comma 3 del d.lgs. 22/2010, la regione o la provincia autonoma:

  • a) istituisce procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel territorio di propria competenza e rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti in base alle disposizioni di cui al presente decreto;
  • b) definisce le modalità di effettuazione di controlli a campione relativamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, con l’obiettivo di verificare la rispondenza dei dati inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente ubicati e realizzati.

Ultimo aggiornamento

18 Ottobre 2022, 20:20