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Il proprietario del terreno è sempre responsabile dell’abuso edilizio?

Cassazione: proprietario e committente entrambi responsabili dell’abuso edilizio, a meno che il proprietario non dia prova certa della propria estraneità Con la sentenza n.

Data:
30 Maggio 2019

Cassazione: proprietario e committente entrambi responsabili dell’abuso edilizio, a meno che il proprietario non dia prova certa della propria estraneità

Con la sentenza n. 19225/2019 la Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta sul tema degli abusi edilizi e la responsabilità del proprietario del terreno su cui si è realizzato l’abuso.
Nel caso di opere edilizie abusive realizzate su fondi altrui, il proprietario del terreno è comunque responsabile; a meno che non dia la prova certa che l’attività considerata illecita sia stata realizzata contro la sua volontà: questo l’importante chiarimento arrivato dalla Cassazione.
Il caso
Il Tribunale di Napoli dichiara la proprietaria di un terreno ed il committente responsabili di aver realizzato un manufatto di circa 80 m² in assenza del permesso di costruire, in zona vincolata, e li condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ciascuno.
La Corte d’appello di Napoli, confermando poi la sentenza del Tribunale di Napoli, ha individuato il fondamento della responsabilità della proprietaria, dando rilievo non solo al titolo proprietario del terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma anche alla presenza dell’imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela esistente con l’esecutore materiale delle opere abusive.
Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per Cassazione; la proprietaria, in relazione all’affermazione di responsabilità, lamenta che la condanna si sia basata esclusivamente sul titolo di proprietaria del terreno ove erano state realizzate le opere abusive.
In particolare essa sosteneva di non poter essere in alcun modo considerata responsabile per un fatto interamente compiuto e realizzato da parte di altri, essendo state tali opere compiute a sua insaputa e contro la sua volontà, dato che non aveva ricevuto alcuna informazione circa la loro esecuzione.
Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara proprietaria e committente entrambi responsabili e li condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle ammende.
Ai sensi dell’art.29, comma 2, del dpr 380/2001 il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere; diversamente, per i proprietari del terreno su cui sono realizzati gli interventi illegittimi bisogna che gli stessi dimostrino la loro estraneità, ossia che si tratti di opere realizzate a loro insaputa e senza la loro volontà.
In particolare, per confermare la responsabilità dei proprietari del terreno su cui sono realizzati gli interventi illegittimi è necessario fare delle valutazioni caso per caso:
se il proprietario del terreno non ha commissionato l’abuso, ed è quindi rimasto estraneo all’attività edificatoria, non ha la responsabilità degli interventi illegittimi
se il proprietario, anche se non ha commissionato direttamente i lavori, è a conoscenza degli abusi da cui può trarne dei benefici, è responsabile degli interventi illegittimi
In tema di reati edilizi, l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da diversi elementi oggettivi:
presentazione della domanda di condono edilizio
piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo
interesse specifico ad edificare la nuova costruzione
rapporti di parentela o affinità con il proprietario-committente.

Ultimo aggiornamento

30 Maggio 2019, 21:03