Sportello Unico per l'Edilizia

Il gazebo privo di autonomia funzionale rientra nell’edilizia libera

Consiglio di Stato: tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile non necessitano di permessi edilizi

Data:
6 Luglio 2023

Quando un gazebo rientra nell’edilizia libera?

Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella recente sentenza 6263/2023 dello scorso 27 giugno, riferita ad un gazebo di dimensione 4×4 installato in un giardino, acquistato in blocco da un rivenditore autorizzato, non poggiato per due lati sulla parete dell’edificio ma retto da quattro montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo.

Il comune aveva ingiunto la demolizione dell’opera, suffragato poi dal TAR competente, ma Palazzo Spada ribalta tutto, fornendo un’interessante approfondimento sulle regole dell’art.6 del dpr 380/2001, delle prove a carico e delle caratteristiche dei gazebo e delle pergotende assentibili liberamente, senza dover richiedere alcun permesso.

Gazebo libero: i requisiti

Palazzo Spada ricorda che, con decisione n. 3393 del 27 aprile 2021, è stata sancita la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile.

Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione.

Oltretutto – osserva Palazzo Spada – la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l’art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

Nello specifico, esaminando da vicino la fattispecie, anche alla luce della documentazione fotografica in atti, per quanto riguarda la realizzazione del gazebo (manufatto “C”) – sulla base della giurisprudenza ormai prevalente che ritiene che per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili – si ritiene che lo stesso, come anche il manufatto “D”, il cui compito consiste nel “valorizzarne la funzione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione”, non essendoci un vero e proprio spazio chiuso e tanto meno una copertura o una tamponatura di costruzione, ovvero una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non necessitano di permesso per la loro installazione.

Anche la pergotenda va nell’edilizia libera

Il Collegio ritiene che dalla documentazione fotografica in atti, per quanto riguarda l’opera indicata come pergotenda “B”, di dimensioni pari a 5,00 x 1,00 ml, emerga che questa, seguendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle tende retrattili, non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire, in quanto la tenda è completamente ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed in parte alla ringhiera delle scale, connotandosi in termini di accessorietà.

Nel caso concreto, il manufatto “B”, in ragione del carattere retrattile delle tende e alla funzione di copertura che le tende realizzano, non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza.

Ultimo aggiornamento

6 Luglio 2023, 18:03