Sportello Unico per l'Edilizia

Guida all’attività edilizia libera: gli interventi senza Cil e Cila

Quali sono gli interventi che ricadono nell’attività edilizia totalmente libera secondo il Testo Unico dell’Edilizia? E quali godono dei bonus fiscali? L’art.

Data:
9 Giugno 2016

Quali sono gli interventi che ricadono nell’attività edilizia totalmente libera secondo il Testo Unico dell’Edilizia? E quali godono dei bonus fiscali?

L’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001  disciplina l’attività edilizia libera, cioè gli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, distinguendo tra attività totalmente libere e attività soggette a preventiva comunicazione di inizio lavori.

I lavori di edilizia totalmente libera non rientrano nei bonus fiscali. I lavori che richiedono la comunicazione di inizio lavori (Cil) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) sono invece compresi nelle agevolazioni previste per le ristrutturazioni.

In ogni caso, negli interventi devono essere rispettate:
• le diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali che prevalgono sulla normativa statale per quanto riguarda eventuali regole più restrittive sui presupposti e i titoli abilitativi per poter eseguire un intervento edilizio;
• le norme antisismichedi sicurezzaantincendioigienico-sanitarie e quelle sull’efficienza energetica, che prescindono dal titolo abilitativo richiesto;
• le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 se l’intervento edilizio avviene su immobili soggetti a vincolo culturale e/o paesaggistico; in questi casi, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente.

L’attività edilizia totalmente libera
Non sono soggette a permessi o comunicazioni gli interventi di manutenzione ordinaria come:
• tinteggiature interne,
• rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni,
• sostituzione di porte e di impianti senza innovazione,
• eliminazione delle barriere architettoniche che non modificano la sagoma dell’edificio,
• sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno,
• messa a norma degli impianti elettrici obsoleti,
• installazione o sostituzione di impianti di allarme,
• installazione di ascensori e montacarichi interni,
• sostituzione delle caldaie per il riscaldamento e la produzione di Acs;
• realizzazione di intonaci delle facciate degli edifici, senza modificare la situazione preesistente,
• rifacimento o sostituzione dei cornicioni del condominio, con stesse dimensioni e stessi materiali.

Nel cantiere degli interventi di edilizia libera, non è obbligatoria l’affissione del cartello di cantiere.

L’attività edilizia totalmente libera riguarda inoltre:
a) gli interventi di  installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico (escluse le attività di ricerca di idrocarburi), eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

 

Ultimo aggiornamento

9 Giugno 2016, 20:14