Grande porticato in cemento: serve il permesso di costruire
Tar Roma: si tratta di ristrutturazione edilizia pesante assentibile con permesso di costruire o, al massimo, SCIA alternativa al permesso
Data:
6 Agosto 2023
La realizzazione di un porticato in tegole e cemento, per lo più in zona vincolata, non è opera edilizia da semplice SCIA: servono o il permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso (cd. SCIA super), oltre alla necessità che l’istanza sia accompagnata dal nullaosta dell’autorità competente alla tutela delle aree (in pratica, l’autorizzazione paesaggistica).
Lo han chiarito il Tar Lazio (Roma) nella sentenza 12771/2023, che ha respinto il ricorso di una società contro l’ordinanza comunale per la rimozione ed il ripristino del porticato in cemento armato di circa 80 mq. con copertura in coppi e tegole realizzato senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo di tutela dei parchi ex l.r. n. 29/97 senza l’assenso dell’autorità tutoria.
Ristrutturazione edilizia pesante
L’opera contestata da Roma Capitale, ovvero un porticato in cemento armato di circa 80 mq., costituisce “ristrutturazione edilizia pesante”, come tale assentibile con permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lettera c) dpr 380/2001 o SCIA sostitutiva ex art. 23 dpr 380/2001, per la consistenza e le significative dimensioni dell’abuso e del conseguente mutamento di destinazione d’uso ad esso correlato.
La mancanza dei titoli in esame legittima la sanzione demolitoria ex art. 33 dpr 380/2001 irrogata con il provvedimento impugnato.
Manca anche l’autorizzazione paesaggistica
Per altro, il comune ha contestato anche la mancata acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo derivante dalla presenta del parco ex l.r. n. 29/97 che, di per sé sola, giustifica la demolizione dell’abuso.
Ultimo aggiornamento
6 Agosto 2023, 15:46