Sportello Unico per l'Edilizia

Frazionamento dell’immobile con creazione di camere da letto indipendenti: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la suddivisione edilizia interna che integra una vera e propria ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da rurale a residenziale/ricettivo, deve essere assentita con autonomo permesso di costruire

Data:
23 Febbraio 2024

Degli interventi edilizi relativi ad operazioni di variazione catastale con soppressione di subalterni e creazioni di nuovidivisione ed ampliamento dell’unità immobiliare ad uso abitativo, rientra nella ristrutturazione edilizia cd. ‘pesante’, assentibile con permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 1249/2024, che ha confermato quanto statuito dal TAR competente in merito all’ordinanza di demolizione ingiunta per dei lavori edilizi consistenti, appunto, nella posa di una scala di acciaio e nella trasformazione interna dell’edificio, consistente non solo nella manutenzione e nel recupero degli ambienti precedentemente esistenti nel fabbricato, ma anche in una ristrutturazione che ha condotto a ricavare, nello spazio preesistente, un ben maggior numero di vani, destinati ad attività ricettiva, in un fabbricato precedentemente accatastato come rurale.

Frazionamento interno con creazione di camere indipendenti

Secondo l’appellante, sarebbero stati sufficienti i titoli edilizi limitati a interventi di manutenzione o di recupero e consolidamento, che in nessun caso, evidenzia Palazzo Spada, si compendiano in quella suddivisione degli spazi interni che, con ogni evidenza, si è resa necessaria per ricavare nello stabile le camere da letto per gli ospiti, ciascuna dotata di autonomo bagno, oltre al locale cucina al primo piano, ad un soggiorno al piano terreno, ed agli ulteriori locali accessori.

Questa suddivisione interna ha integrato una vera e propria ristrutturazione edilizia, la quale, per quanto non abbia comportato un mutamento di sagoma esterna, ha determinato un mutamento di destinazione d’uso, da rurale a residenziale/ricettivo, oltre che un evidente aumento del carico insediativo, essendo il fabbricato preesistente di tipo rurale.

Un simile intervento, quindi, avrebbe dovuto essere assentito con autonomo titolo edilizio.

La ristrutturazione è abusiva

In definitiva, si tratta di una ristrutturazione edilizia abusiva, perché i titoli abilitativi che il ricorrente cita nel ricorso non hanno avuto ad oggetto l’intervento di ristrutturazione che è stato effettuato all’interno della parte del fabbricato, ma hanno riguardato specifiche opere, per lo più finalizzate alla manutenzione, al risanamento o al consolidamento di alcune parti dell’immobile.

Nel caso di specie la rilevata assenza di un titolo edilizio avente ad oggetto la ristrutturazione pesante effettuata all’interno del fabbricato comporta di conseguenza l’illegittimità di tutte le opere che non sono riconducibili agli interventi precedentemente assentiti (manutenzione, risanamento, consolidamento).

Ultimo aggiornamento

23 Febbraio 2024, 20:32