Sportello Unico per l'Edilizia

Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: quali prove sono necessarie

Tar Lazio: l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ha connotati residuali, dovendo il privato fornire precisi elementi in grado di supportare l'impossibilità di rimozione delle opere abusive senza inficiare la staticità di quelle regolarmente eseguite

Data:
20 Settembre 2024

Perché si possa applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio, ovverosia l’applicazione di una sanzione pecuniaria al posto della demolizione, bisogna dimostrare con prove concerete che è impossibile rimuovere le opere abusive senza inficiare la staticità di quelle eseguite regolarmente.

Lo ha ricordato il TAR Lazio nella sentenza 15908/2024, dove in primis si ricorda che la fiscalizzazione si applica in due casi distinti:

  • in virtù dell’art.33 comma 2 del dpr 380/2001, per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, e di conseguenza il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere;
  • in virtù dell’art.34 comma 2, per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

Il Collegio condivide un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale – integrando l’atto demolitorio il contenuto tipico dell’atto repressivo dell’illecito edilizio – l’applicazione dell’invocata sanzione pecuniaria assume una connotazione del tutto residuale che può trarre origine “non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, ma da una apposita e circostanziata istanza presentata dalla parte privata ad essa interessata”, dunque, onerata di segnalare e comprovare tale profilo.

La pericolosità della demolizione va quindi provata, non essendo sufficiente un’indagine generica.

Ma nel caso specifico, il ricorrente non ha prodotto prove sufficienti, limitandosi a ipotesi generiche sulla pericolosità della demolizione.

Il comune ha quindi agito correttamente ordinando la demolizione, poiché non era suo compito dimostrare la fattibilità della rimozione, ma spettava al privato dimostrare l’ineseguibilità dell’ordine senza compromettere la parte conforme.

Ultimo aggiornamento

20 Settembre 2024, 22:07