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Esenzione canone Rai, prorogato l’invio della dichiarazione e approvati i moduli aggiornati. Le novità nel provvedimento delle Entrate

Con il provvedimento del 21 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016, in merito alle modalità ed ai termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva per l’esenzione del canone Rai per uso privato.

Data:
28 Aprile 2016

Con il provvedimento del 21 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016, in merito alle modalità ed ai termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva per l’esenzione del canone Rai per uso privato. Inoltre, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello.

Proroga esenzione canone Rai

In particolare, è stato prorogato al 16 maggio 2016 il termine ultimo per l’invio della dichiarazione per l’esenzione del canone Rai in bolletta, sia in via telematica sia con modello cartaceo.

Ricordiamo che, inizialmente, i termini erano:

  • il 30 aprile per il modello da spedire tramite raccomandata
  • il 10 maggio per l’utilizzo dell’applicazione web con accesso via Fisconline

Invece, a seguito del provvedimento, sarà possibile inviare la dichiarazione entro il nuovo termine del 16 maggio 2016 per avere l’esenzione dal canone Rai in bolletta per l’intero 2016.

Resta invariato il termine del 30 giugno per l’esenzione valida soltanto per il solo secondo semestre.

Come precisato dalle Entrate, anche chi ha attivato un’utenza elettrica nei primi mesi dell’anno e non ha un apparecchio televisivo deve trasmettere l’autocertificazione entro il 16 maggio. Allo stesso modo, chi vuole segnalare che il canone è già stato pagato su altra utenza, deve farlo entro la stessa scadenza.

Esenzione canone Rai, i nuovi modelli

Aggiornati anche i modelli per l’esonero dal canone RAI, in base ai chiarimenti forniti dal MiSE sulla definizione di apparecchio televisivo.

In particolare, è stata inserita nelle istruzioni di compilazione la definizione di apparecchio televisivo (secondo una nota del Ministero dello Sviluppo Economico datata 20 aprile): “apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno“. Il sintonizzatore è un dispositivo “idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale tv”.

In definitiva per il possesso dei seguenti dispositivi non si paga il canone RAI:

  • computer
  • smartphone
  • tablet
  • ogni altro apparecchio privo del sintonizzatore per il digitale terrestre o satellitare

 

Per i moduli clicca qui

Ultimo aggiornamento

28 Aprile 2016, 22:06