Esenzione canone Rai, ecco il nuovo modello e le modalità di compilazione
Esenzione canone Rai, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare per non pagare se non si possiede un apparecchio televisivo La legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui sia presente un contratto di fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui il soggetto risiede anagraficamente.
Data:
31 Marzo 2016
Esenzione canone Rai, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare per non pagare se non si possiede un apparecchio televisivo
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui sia presente un contratto di fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui il soggetto risiede anagraficamente.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per dichiarare il non possesso di apparecchiature televisive: i cittadini potranno quindi autocertificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv.
Esso può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.
Istruzioni per la compilazione del modello
Il modello deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare alternativamente all’Agenzia delle Entrate:
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A)
- la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A)
- la dichiarazione sostitutiva che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B)
- la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadri A e B in un’apposita sezione). Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo (quadro A), per espressa previsione di legge, ha validità annuale.
Si ricorda che per apparecchio tv si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938).
Secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012:
- un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici
- un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Si ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
ATTENZIONE
Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
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Ultimo aggiornamento
31 Marzo 2016, 22:41