Esecuzione lavori pubblici: il MIT conferma l’obbligatorietà della polizza assicurativa per qualsiasi importo
Anche per l'affidamento di lavori di modico valore è obbligatorio per l'esecutore costituire e consegnare la polizza assicurativa prevista dall'articolo 117, comma 10, D.Lgs. n.36/2023
Data:
1 Marzo 2025
Con il parere n.3210 del 30 gennaio 2025, il servizio Supporto giuridico del MIT ha confermato l’obbligatorietà della polizza prevista dall’articolo 117, comma 10, D.Lgs. n.36/2023 a prescindere dall’importo dell’affidamento e dunque finanche nei casi di affidamenti di lavoro di modico valore, precisando poi, indirettamente, che la norma deve essere applicata altresì per qualsiasi appalto di lavori tenuto conto che ne affermava l’obbligatorietà anche per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
Schematizzando i punti chiave del suddetto parere possiamo rappresentare:
Obbligatorietà della polizza
- La polizza è obbligatoria anche per affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- È richiesta anche per lavori di modico valore (inferiore a 5.000 euro)
- Si applica anche a lavori che non consistono in costruzione di opere o impianti, come il rifacimento della segnaletica orizzontale
Implicazioni operative
- Le stazioni appaltanti devono richiedere la polizza per tutti gli affidamenti di lavori, indipendentemente dall’importo o dalla natura.
Ultimo aggiornamento
17 Febbraio 2025, 19:51