EDILIZIA LIBERA PER CHIUSURA BALCONI E LOGGE CON VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI (VEPA) – MODIFICA ART. 6 DEL DPR 380/2001
Tra le attività di edilizia libera rientrano ora anche gli interventi per la chiusura di balconi e logge con superfici interamente vetrate panoramiche interamente amovibili (c.d. VEPA).
Data:
24 Settembre 2022
L’art. 33-quater introdotto con un emendamento al D.L. 115/2022 c.d.“decreto aiuti bis”convertito dalla L. 21/9/2022 n. 142 (pubblicata sulla G.U. 221 del 21/9/2022), ha modificato l’art. 6 “attività edilizia libera” del dpr 380/200 (Testo Unico Edilizia) con l’inserimento al comma 1 della seguente lett. b-bis) che tra gli interventi che non richiedono alcun titolo edilizio aggiunge “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
La liberalizzazione della chiusura di balconi e logge è dunque ammessa a condizione che le vetrate rispettino i seguenti criteri tecnici ed estetici:
– siano amovibili, cioè siano facilmente rimuovibili o asportabili;
– assolvano ad una funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;
– non configurino spazi stabilmente chiusi con aumento di volumi e superfici come definiti dal regolamento edilizio-tipo;
– non comportino mutamento della destinazione d’uso anche da superficie accessoria a superficie utile;
– garantiscano la microaerazione e la circolazione dell’aria evitando ristagni insalubri degli ambienti domestici immediatamente adiacenti;
– sotto il profilo estetico garantiscano il minimo impatto visivo e ingombro e non modifichino le preesistenti linee architettoniche.
Ultimo aggiornamento
24 Settembre 2022, 20:33