Ecobonus o bonus facciate: quale detrazione deve scegliere un condomino?
La risposta delle Entrate: ciascun condomino può scegliere autonomamente una delle due agevolazioni, ecobonus o bonus facciate. Chiarite le modalità di pagamento
Data:
22 Settembre 2020
La risposta delle Entrate: ciascun condomino può scegliere autonomamente una delle due agevolazioni, ecobonus o bonus facciate. Chiarite le modalità di pagamento
Con la risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti circa la spettanza delle detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni di un edificio condominiale.
In particolare, analizza il caso in cui detti interventi rientrano nell’ambito applicativo di più detrazioni: ecobonus e bonus facciate.
Quesito
I condomini di uno stabile intendono realizzare un cappotto termico esterno su tutte le facciate del fabbricato che si trova all’interno di una zona omogenea B (individuata dal dm n. 1444/1968) e, quindi, fra quelle agevolabili.
I suddetti lavori potrebbero accedere sia al bonus facciate sia all’ecobonus (la detrazione di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del dl n. 63/2013).
Pertanto, l’amministratore del condominio chiede se ciascun condomino può scegliere autonomamente quale agevolazione fruire o se la scelta deve essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini.
Inoltre, qualora fosse possibile per ciascun condomino esercitare la propria scelta, chiede quali siano le modalità per comunicare i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di bonifico dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.
Risposta delle Entrate
In merito al quesito posto, l’Agenzia fa un quadro normativo che disciplina il bonus facciate a partire dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019) che l’ha introdotta, per arrivare alla circolare n. 2/2020 nella parte dedicata alla cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia.
A tal proposito, la circolare precisa che in considerazione della possibile sovrapposizione di applicazione del bonus facciate con l’ecobonus, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Nel caso in esame, quindi, è facoltà di ciascun condomino scegliere quale detrazione applicare per la parte di spesa a lui imputabile e nel rispetto dei citati requisiti, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.
Inoltre, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene precisato che, gli adempimenti necessari per accedere al bonus facciate e all’ecobonus sono di fatto identici e possono essere effettuati dall’amministratore di condominio.
Modalità di pagamento
Riguardo alle modalità di pagamento, l’Agenzia ribadisce che i contribuenti soggetti all’Irpef sono tenuti ad eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale, contenente tutti i dati che individuano il beneficiario e la ditta che ha eseguito i lavori.
Devono risultare dal bonifico “parlante” i seguenti dati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Gli istituti di credito applicheranno, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto pari all’8% e, per consentirne l’applicazione, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli stessi istituti di credito.
Conservazione documenti
I contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare:
- l’asseverazione del tecnico abilitato o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (è valida anche l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
- l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico estraneo ai lavori.
Comunicazione all’Enea
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione).
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti pregiudica la fruizione dell’agevolazione.
Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini. In particolare, nella comunicazione l’amministratore dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e per ciascuno di essi:
- le spese sostenute,
- i dati delle unità immobiliari interessate,
- i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento,
- le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.
Bonus facciate e superbonus al 110%
Il documento delle Entrate ricorda, infine, che il dl n. 34/2020 ha introdotto il superbonus al 110%.
Il decreto prevede una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi di isolamento termico devono:
- rispettare i requisiti previsti;
- assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale (se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta).
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Anche per tali interventi i condomini che sostengono le spese possono optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2020, 19:02