Durata del permesso di costruire e concessione di proroghe speciali
Tar Liguria: in caso di comprovati e seri motivi ostativi, non imputabili al titolare del permesso di costruire, è possibile chiedere al comune una proroga del termine
Data:
17 Giugno 2023
E’ possibile concedere una proroga speciale al termine dei 3 anni decorsi i quali il diritto a edificiare (durata del permesso di costruire) decade?
Risponde il Tar Liguria nella sentenza 522/2023 del 18 maggio ha accolto il ricorso di un’impresa edile contro un comune sulla possibilità di proroga della durata degli effetti del titolo abilitativo stesso.
Permesso di costruire: i termini di legge
In linea di massima – spiega il Tar – il termine di ultimazione di un’opera edilizia non può superare i 3 anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Il differimento
Il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento.
La decadenza e la previsione di contrastanti previsioni urbanistiche
Il comma 4 dell’art. 15 del Testo Unico Edlilizia – continua la sua disamina il giudice amministrativo – stabilisce che il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2, id est il tempestivo inizio dell’intervento e l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2021, n. 8477; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2022, n. 873; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 luglio 2008, n. 2057).
Il caso
Applicando queste coordinate al caso di specie, ricorrono i presupposti per la proroga del termine di fine lavori, giacché:
- come dato atto nel provvedimento impugnato, i lavori sono iniziati entro il termine (posticipato) del 30 giugno 2014 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore del nuovo P.U.C. in data 3 dicembre 2015;
- prima dello spirare del triennio l’impresa ha chiesto il differimento del termine finale, rappresentando di essere stata costretta a sospendere per parecchi mesi le attività di cantiere a causa delle avverse condizioni climatiche;
- nel corso del procedimento, l’impresa ha dimostrato gli ulteriori ostacoli dovuti all’immutazione dello stato dei luoghi.
Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2023, 20:00