Sportello Unico per l'Edilizia

DL Semplificazioni: regole per la proroga triennale di permessi di costruire e SCIA

Analisi della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 10, comma 4 del DL Semplificazioni e FAC simile di comunicazione proroga termine al comune

Data:
27 Luglio 2020

Analisi della proroga straordinaria triennale prevista dall’art. 10, comma 4 del DL Semplificazioni e FAC simile di comunicazione proroga termine al comune

Tra le varie misure del decreto-legge Semplificazioni (76/2020) di interesse per l’edilizia e l’urbanistica, l’art.10 comma 4 è particolarmente rilevante, visto che contiene la proroga straordinaria triennale:

  • dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 che avranno a disposizioni 4 anni (1+3) per l’inizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per l’ultimazione delle opere;
  • delle Scia edilizie presentate entro il 31 dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni (3+3), mentre in via ordinaria per le Scia non è possibile richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è necessario presentare una nuova Scia per la parte eventualmente ancora da realizzare.

Secondo quanto ‘spiegato’ dall’ANCE, la proroga del DL 76/2020, pur nella sua formulazione che può dare luogo a diverse interpretazioni, risulta piuttosto ampia sia sotto il profilo temporale (tre anni, mentre il decreto 69/2013 aveva disposto una proroga straordinaria dei titoli abilitativi per due anni), sia sotto quello applicativo perché riguarda anche permessi di costruire e Scia che non sono stati ancora rilasciati o presentati. Non è stata prevista una analoga proroga delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi che si auspica possa essere inserita in sede di conversione del decreto legge.

Le condizioni per l’operatività della proroga

Occorre che:

  • il soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10 comma 4 del DL 76/2020, indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori (l’ANCE, in tal senso, ha predisposto un fac-simile di comunicazione da compilare e presentare al comune);
  • termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
  • il permesso di costruire o la Scia non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga pertanto sembra non poter operare in quelle fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.

Rapporti con la proroga straordinaria del DL 18/2020

La proroga del DL Semplificazioni si sovrappone parzialmente a quella prevista dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 cd. “Cura Italia” che riguarda i permessi di costruire, le Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e in generale tutti gli atti di assenso comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e che consente una proroga di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 luglio 2020 (con proroga quindi fino al 29 ottobre 2020).

Considerato che la proroga del DL 18/2020 è di tipo “automatico” e non richiede comunicazione al Comune da parte dell’interessato, ANCE ritiene che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 del DL 76/2020 possono beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.

Rapporti con le proroghe disposte a livello regionale e comunale

Alcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto proroghe straordinarie dei titoli abilitativi (oltreché sospensioni/differimenti dei termini di pagamento del contributo di costruzione) e pertanto occorre verificare il raccordo tra normativa regionale e statale.

Ultimo aggiornamento

27 Luglio 2020, 23:35