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Diversa distribuzione degli ambienti interni: quale titolo abilitativo bisogna presentare?

Diversa distribuzione degli ambienti interni: il Cds chiarisce che in caso di manutenzione straordinaria non è necessario il permesso di costruire Il proprietario di un immobile realizzava all’interno del proprio appartamento dei lavori relativi a: spostamento di un servizio igienico eliminazione di tramezzature eliminazione di un locale preesistente Una determinazione del Comune gli ingiungeva la demolizione delle opere realizzate nell’immobile.

Data:
5 Novembre 2016

Diversa distribuzione degli ambienti interni: il Cds chiarisce che in caso di manutenzione straordinaria non è necessario il permesso di costruire

Il proprietario di un immobile realizzava all’interno del proprio appartamento dei lavori relativi a:

  • spostamento di un servizio igienico
  • eliminazione di tramezzature
  • eliminazione di un locale preesistente

Una determinazione del Comune gli ingiungeva la demolizione delle opere realizzate nell’immobile. Le opere erano state ritenute abusive, in quanto i lavori considerati di ristrutturazione edilizia, per cui era necessario un permesso di costruire.

Il prioritario ricorreva al Tar Lazio che però rigettava il ricorso. Il ricorrente deduceva che i contestati lavori fossero da annoverare nella categoria di “attività edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del dpr 380/2001 e legittimamente eseguiti tramite CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico).

Avverso tale sentenza di primo grado il proprietario proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Diversa distribuzione degli ambienti interni la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.4267/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Il Comune aveva ordinato la demolizione in quanto gli interventi erano stati considerati di ristrutturazione edilizia.

L’art. 10, lett. c) del dpr 380 del 2001, applicato dal Comune, definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come:

interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva del fabbricato o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A, comportino modifiche della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Nel caso in esame, gli interventi edilizi eseguiti hanno le seguenti caratteristiche:

  • non hanno portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente
  • l’immobile ha mantenuto le sue originarie caratteristiche, senza alcun incremento di volumetria complessiva dell’unità abitativa

I lavori realizzati costituiscono opere interne all’unità abitativa, per cui vanno considerate opere di manutenzione straordinaria.

L’ art. 3 del dpr n. 380 del 2001 qualifica gli interventi di manutenzione straordinaria come:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologiche, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche della destinazione d’uso.

L’ art. 6 del testo unico riconduce nella attività di “edilizia libera” gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Per queste motivazioni, la Corte di Cassazione accoglie l’appello presentato dal ricorrente.

La Corte ritiene che le opere interne realizzate, non interessando parti strutturali dell’edificio, ma unicamente una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa, possono certamente ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria e non della ristrutturazione edilizia.

Ultimo aggiornamento

5 Novembre 2016, 17:02