Sportello Unico per l'Edilizia

Distanze tra edifici: si applica la norma più favorevole dopo la realizzazione del fabbricato

Cassazione: in materia di distanze tra costruzioni, è applicabile la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione del fabbricato oggetto di causa

Data:
26 Ottobre 2023

Distanze tra edifici: si applica la norma più favorevole dopo la realizzazione del fabbricato

E’ inammissibile l’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 28041/2023 della Corte di Cassazione in materia di distanze tra edifici.

La pronuncia degli ermellini, che risolve una questione tra privati, è importante perché ribalta una sentenza della Corte d’Appello, per violazione e omessa applicazione del regolamento edilizio, che aveva erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione del fabbricato oggetto di causa.

Nel caso specifico, alcuni privati sostengono l’errore della Corte d’Appello, la quale li aveva condannato ad arretrare il loro fabbricato fino a 5 metri dal confine.

Secondo la Corte suprema, hanno ragione i privati, in virtù del principio, più volte affermato, secondo cui “regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020, Rv. 659725; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv. 613403).

La Corte di Appello ha quindi errato nel non applicare alla fattispecie la norma locale sopravvenuta più favorevole.

Ultimo aggiornamento

26 Ottobre 2023, 20:35