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Demolizione opere abusive: ecco cosa succede a distanza di 40 anni!

Demolizione opere abusive, il Consiglio di Stato stabilisce che l’illecito edilizio ha carattere permanente: si protrae e conserva nel tempo la sua natura Un’impresa prendeva in locazione, circa 40 anni fa, alcuni terreni ad uso agricolo.

Data:
15 Ottobre 2017

Demolizione opere abusive, il Consiglio di Stato stabilisce che l’illecito edilizio ha carattere permanente: si protrae e conserva nel tempo la sua natura

Un’impresa prendeva in locazione, circa 40 anni fa, alcuni terreni ad uso agricolo. Negli anni 70 il titolare della ditta, senza alcun titolo, costruiva dei manufatti in muratura che ospitavano i mezzi e le attrezzature dell’impresa.

Il proprietario dei terreni citava in giudizio il conduttore per chiedere la demolizione delle opere abusive realizzate.

Il Tar della Valle d’Aosta, accogliendo la domanda dell’attore, disponeva la demolizione dei manufatti abusivi ed il ripristino della destinazione d’uso ad attività agricola.

Contro tale provvedimento l’imprenditore presentava appello al Consiglio di Stato.

Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si esprime, con la sentenza n. 4580/2017, sul ricorso presentato dal titolare dell’impresa.

L’imprenditore ritiene che il quarantennio trascorso faccia perdere di significato la destinazione agricola dell’area, attesa la sua nuova utilizzazione artigianale.

Il Collegio ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui:

l’illecito edilizio ha carattere permanente; esso si protrae e conserva nel tempo la sua natura, ragione per cui l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico edilizia e al corretto governo del territorio

La repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire (e in modo del tutto legittimo) in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso.

Il Consiglio ribadisce inoltre la non necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale viene ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato contra legem.

Pertanto il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato confermando la demolizione delle opere abusive.

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2017, 01:49