Sportello Unico per l'Edilizia

Demo-ricostruzione, ristrutturazione ricostruttiva e nuova costruzione: le differenze

Consiglio di Stato: l’intervento di ripristino di edificio crollato, mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria, è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva assentibile con SCIA

Data:
20 Gennaio 2025

Il chiosco balneare ricostruito sui ‘ruderi’ del precedente, spazzato via da una mareggiata, appartiene agli interventi di ristrutturazione ricostruttiva e pertanto può essere assentito tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), non essendo necessario il permesso di costruire.

La ristrutturazione ricostruttiva

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 10307/2024 dello scorso 23 dicembre, dove si evidenzia che l’intervento di ripristino di edificio crollato, mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, senza incrementi di volumetria, è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, comma 1, lett. d), del Testo Unico Edilizia e quindi richiede la segnalazione certificata di inizio attività. L’intervento di demolizione e ricostruzione si distingue infatti dalla nuova costruzione, necessitante di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del TUE, per l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio.

Dalle foto e dai progetti, infatti, si può ricavare che la ricostruzione del chiosco, anche se con l’utilizzo di materiali diversi, è avvenuta in modo del tutto fedele per sagoma, volume ed altezze.

Palazzo Spada aggiunge che “Essendo, dunque, ben nota la consistenza del preesistente, non può trovare applicazione la giurisprudenza che qualifica come nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio demolito, trattandosi di pronunce che fanno riferimento a fattispecie di immobile demolito già da lungo tempo, per il quale mancano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 15 giugno 2023, n. 5918; sez. VI, 2 settembre 2020, n. 5350).

La demolizione e ricostruzione

Per quel che riguarda, invece, la demolizione e ricostruzione, oggi non c’è più il limite della “fedele ricostruzione”, ma si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente. Pertanto la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.

Palazzo Spada aggiunge altresì che “il limite del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente è stato peraltro eliminato con la modifica all’art. 3 comma 1 lettera d) del testo unico dell’edilizia da parte del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, mentre nel testo risultante dalla modifiche di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato reintrodotto per gli interventi realizzati in zone A, il rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e sono esclusi incrementi di volumetria“.

Ristrutturazione e nuova costruzione: il confine è labile

Infine, si specifica che per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUE, anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, anziché di nuova costruzioneoccorre che le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente.

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2025, 20:36