Dehors e Milleproroghe: via libera fino al 31 dicembre 2023
Slitta la scadenza su libera occupazione del suolo pubblico per strutture al servizio della ristorazione. I dettagli su dehors e Milleproroghe
Data:
3 Marzo 2023
Inquadrare un “dehors” (struttura all’aperto più o meno aperta o precaria, di solito al servizio di un bar o simile), sospeso tra edilizia libera e necessità di un titolo edilizio, costituisce spesso argomento non semplice da chiarire, al pari delle pergotende, nemmeno dopo tanti dibattimenti nelle aule giudiziarie e altrettante sentenze e decisioni di ogni grado.
Sappiamo, in generale, che l’utilizzo di un dehors se stabile nel tempo (anche su suolo pubblico in regolare concessione) necessita del permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica se installato in area vincolata.
Ultimi chiarimenti in proposito giungono da una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1489/2023 del 13 febbraio scorso.
I requisiti secondo il CdS per i dehors in edilizia libera
Tralasciando l’analisi del caso specifico della sentenza, il CdS individua due requisiti per l’inquadramento dei dehors in edilizia libera:
uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee“, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai 180 giorni come da art. 6, comma 1, lett. e-bis), del dpr 380/2001);
l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).
Dehors e possibilità d’inquadramento entro una SCIA?
I giudici di Palazzo Spada rilevano anche che la successiva lett. e-quinquies) – pure riconducibile, nella stesura originaria, al dlgs 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)…“, ferme restando le successive modifiche di cui, da ultimo, al dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – laddove parla di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, parrebbe – a prima lettura – riferibile anche ai “dehors”, poiché gli stessi, sotto il profilo etimologico, ben possono costituire sia elementi di arredo, appunto, che pertinenze dell’edificio. Ciò tanto in senso civilistico art. 817 c.c., che nella diversa accezione rilevante in ambito urbanistico-edilizio, a seconda della loro maggiore o minore consistenza (è noto, infatti, che le due dizioni non necessariamente coincidono, adattandosi la seconda solo ad opere di modesta entità, seppure accessorie rispetto ad un’altra principale, ed essendo esclusa quando al contrario le stesse, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia e per la possibile diversa destinazione economica).
Dehors e autorizzazione paesaggistica: quando non occorre
I giudici aggiungono che i dehors, dal punto di vista della tutela del paesaggio, se installati in area vincolata necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del dlgs n. 42 del 2004, salvo si tratti di opere di lieve entità, per le quali il dpr 13 febbraio 2017, n. 31, (adottato in attuazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164) ha previsto l’esonero.
In particolare, alla voce “A.16” dell’allegato A, tra gli interventi “liberi” figura l’occupazione temporanea anche di suolo pubblico o di uso pubblico “mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare“.
L’art. 146, quindi, trova applicazione ogniqualvolta l’installazione travalichi, per durata ovvero, alternativamente o cumulativamente, consistenza, i confini declinati dal dpr n. 31 del 2017.
Dehors e Milleproroghe: cosa prevede il decreto per gli arredi su suolo pubblico
Il decreto Milleproroghe (dl n. 198/2022) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è legge n. 14 del 24 febbraio 2023 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto che contiene una serie di proroghe i diversi ambiti dei termini legislativi riguarda anche l’occupazione di suolo pubblico con arredi al servizio delle attività commerciali.
la legge pocanzi citata con l’art. 1 comma 22-quiqnquies modifica l’articolo 40, comma 1, del decreto legge 144/2022 (Aiuti ter), posticipando la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.
La semplificazione autorizzativa che era stata già posticipata al 30 giugno 2023, slitta ulteriormente al 31 dicembre 2023 e riguarda le seguenti strutture amovibili funzionali all’attività degli esercizi stessi:
dehors,
elementi di arredo urbano,
attrezzature,
pedane,
tavolini,
sedute e ombrelloni.
Ricordiamo che per la posa in opera delle strutture amovibili elencate, ai sensi dell’articolo 9-ter del dl 137/2020 (decreto Ristori), è:
disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), di cui al al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 previsto normalmente per “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale“.
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2023, 13:28