Dehors a servizio di attività commerciali: i requisiti per l’edilizia libera
Consiglio di Stato: i dehors possono rientrare nell’attività edilizia libera qualora siano funzionali a esigenze temporanee e facilmente rimovibili
Data:
25 Febbraio 2023
Nella recente sentenza 1489/2023 del 13 febbraio, il Consiglio di Stato si è occupato dei dehors al servizio di attività commerciali (bar, ristoranti e similari) installate su suolo pubblico, in particolare chiarendo quando per la loro installazione si può essere esentati dalla richiesta di un titolo abilitativo o dell’autorizzazione paesaggistica.
I requisiti per l’edilizia libera
Per poter rientrare tra le attività di edilizia libera, i dehors devono possedere due requisiti:
- uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, palesato dalla loro permanenza massima sul suolo per un periodo non superiore a 180 giorni (termine che deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore);
- l’altro strutturale, consistente nella loro realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).
Secondo il Consiglio di Stato, è utile ricordare che l’art. 6 comma 1 del dpr 380/2001 contempla un’ulteriore voce cui astrattamente potrebbe farsi riferimento per sistematizzare gli interventi consistenti in dehors, priva peraltro di precise indicazioni temporanee.
Inoltre, Palazzo Spada evidenzia che la lett. e-quinquies) dell’art.6 comma 1 dpr 380/2001, laddove parla di «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», parrebbe riferibile anche ai “dehors”, poiché gli stessi, sotto il profilo etimologico, ben possono costituire sia elementi di arredo, appunto, che pertinenze dell’edificio.
Ciò tanto in senso civilistico ex art. 817 c.c., che nella diversa accezione rilevante in ambito urbanistico-edilizio, a seconda della loro maggiore o minore consistenza.
E l’autorizzazione paesaggistica? Quando i dehors ne sono senti
I dehors – si aggiunge nella pronuncia – sono esonerati dall’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. 42/2004, ove si tratti di opere “di lieve entità”, nell’accezione declinata alla voce “A.16” dell’Allegato A al DPR 31/2017, che intende per tali quelle (tra l’altro) destinate a permanere sul suolo per un periodo «comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare».
L’art. 146 sopracitato, quindi, trova applicazione ogniqualvolta l’installazione travalichi, per durata ovvero, alternativamente o cumulativamente, consistenza, i confini declinati dal DPR 31/2017.
Ultimo aggiornamento
25 Febbraio 2023, 15:58