Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Sicurezza Energetica: conversione in legge. Le misure di interesse per i comuni

Approvato in via definitiva dal Senato il DDL di conversione del DL 181/2023 - Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

Data:
1 Febbraio 2024

L’Aula del Senato, nella seduta del 31 gennaio 2024, ha approvato in via definitiva il ddl di conversione in legge del DL 181/2023, cd. Decreto Sicurezza Energetica, che introduce, tra l’altro, disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, e delle proroghe per l’avvio e l’ultimazione dei lavori edilizi e previsti dalle convenzioni di lottizzazione.

Con l’ausilio del dossier ufficiale del Parlamento, riepiloghiamo le principali misure di interesse per gli enti locali.

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale

L’articolo 4-bis prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

Misure a sostegno dell’edilizia

L’articolo 4-quater proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Si va a modificare l’art. 10-septies del DL 21/2022, intervenendo su termini in materia di edilizia e urbanistica già da tale norma prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, e poi ulteriormente prorogati dall’art. 10 comma 11-decies del DL 198/2022.

Nel dettaglio, la norma in esame estende da due anni a 30 mesi la proroga:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili

L’articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In particolare, per interesse dei comuni (Ufficio tecnico):

  • il comma 9-quinquies proroga fino al 30 giugno 2025 l’efficacia delle semplificazioni previste dall’art.47 comma 1-bis del DL 13/2023 che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA taluni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aeree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS;
  • il comma 9-sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
  • il comma 9-septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica (AU);

Le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 19 comma 3 sopprime la previsione dettata dall’art. 19-ter del DL 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.

Ultimo aggiornamento

1 Febbraio 2024, 23:52