Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia

Analisi dettagliata delle modifiche apportate dal DL 76/2020 al dpr 380/2001, con confronto tra vecchio e nuovo testo

Data:
17 Luglio 2020

Analisi dettagliata delle modifiche apportate dal DL 76/2020 al dpr 380/2001, con confronto tra vecchio e nuovo testo

Il Decreto Semplificazioni (DL 76/2020 del 16 luglio 2020) interviene con un pacchetto di modifiche ad alcuni articoli del testo unico dell’edilizia (in attesa di una rivisitazione completa) che potrebbe nell’immediato semplificare le procedure ed abbreviare i tempi per la realizzazione dei lavori, e più in generale, per favorire un processo di snellimento dei diversi adempimenti burocratici al passo con i tempi.

Queste le modifiche al TUE (dpr 380/2001):

  • Art. 2-bis – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (Regolamenta, fra l’altro, la modifica di alcuni parametri edilizi nella demolizione e ricostruzione e distanze di confine);
  • Art. 3. – Definizioni degli interventi edilizi (Con l’intervento di “manutenzione straordinaria” a determinate condizioni sono possibili modifiche lievi del prospetto);
  • Art. 6 – Attività edilizia (Alle opere contingenti e temporanee soggette a CIL, vengono aggiunte anche quelle stagionali e modificato il tempo di permanenza, 180 gg., anziché 90 gg.);
  • Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili (Stabilisce le regole per stabilire lo stato legittimo degli immobili);
  • Art. 10 – Interventi subordinati a permesso di costruire (Viene precisato che la demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione edilizia);
  • Art. 14 – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (Prevede la delibera del Consiglio comunale per interventi di ristrutturazione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici);
  • Art. 16 – Contributo per il rilascio del permesso di costruire (Regolamenta la disciplina del contributo di costruzione);
  • Art. 17 – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (Prevede la riduzione del contributo di costruzione, per il riuso di fabbricati dismessi, non inferiore al 20%);
  • Art. 20 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (A richiesta dell’interessato obbliga lo Sportello unico a rilasciare documentazione circa il silenzio assenso formato, riguardante il titolo abilitativo);
  • Art. 22 – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (Consente, fra l’altro, con la SCIA “normale” la modifica lieve dei prospetti, con l’intervento di manutenzione straordinaria);
  • Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (È stato eliminato il concetto che la destinazione d’uso di un immobile è quella prevalente in termini di superfice. Prevedendo altri parametri);
  • Art. 24 – Agibilità (Disciplina la possibilità di ottenere l’agibilità per quegli immobili che ne sono privi);
  • Art. 34 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (Abroga il comma 2/ter, sostituito dall’articolo successivo, riguardante la tolleranza di costruzione);
  • Art. 34-bis Nuovo – Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento (Disciplina la tolleranza di costruzione);
  • Altre novità correlate alla materia edilizia (Validità dei requisiti igienico sanitari degli immobili costruiti prima del 1975 – Eliminazione delle barriere architettoniche, norme a favore dei disabili nei condomini – Possibilità d’installazione di strutture amovibili temporanee in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale, senza autorizzazione – Interventi sulla procedura edilizia nei territori colpiti dal sisma nel 2016).

Ultimo aggiornamento

17 Luglio 2020, 21:46