Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Salva Casa: strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid

L’articolo 2 del DL 69/2024 convertito in legge reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio

Data:
3 Agosto 2024

Il decreto 69/2024, Salva Casa, è stato convertito con modificazioni dalla legge 105/2024 e contiene diverse modifiche al Testo Unico Edilizia.

Tra queste, segnaliamo che l’art.2 dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pandemia da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del DL Salva Casa possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, alle seguenti condizioni:

  • che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;
  • che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque rispettate le altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

Ai fini del mantenimento delle strutture amovibili in questione, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.

Resta, però, ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di cui sopra.

Nella CILA devono essere indicate:

  • le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità del mantenimento della struttura amovibile;
  • l’epoca di realizzazione della struttura medesima, con allegazione della documentazione volta a certificarla. Al fine della prova di tale epoca, il tecnico allega la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del D.P.R. 380/2001.

Ultimo aggiornamento

3 Agosto 2024, 09:39