Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Salva Casa: modifica alla disciplina delle tolleranze costruttive

La legge di conversione del DL 69/2024 introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari

Data:
26 Luglio 2024

Il Senato, votando positivamente la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato, nella seduta del 24 luglio 2024, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, cd. Decreto Salva Casa, nello stesso testo licenziato dalla Camera (qui il testo a fronte con tutte le modifiche).

Nello specifico segnaliamo che l’art.1 comma 1 lettera f) delinea importanti modifiche all’articolo 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) riguardanti le tolleranze costruttive, intervenendo sul comma 3 e introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter.

Il comma 1 dispone che il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri entro il limite del 2% non costituisce violazione edilizia.

Con le aggiunte, si stabilisce che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze variano in base alla superficie utile delle unità immobiliari:

  • 2% per superfici superiori a 500 m²;
  • 3% per superfici tra 300 e 500 m²;
  • 4% per superfici tra 100 e 300 m²;
  • 5% per superfici inferiori a 100 m²;
  • 6% per superfici inferiori a 60 m² (introdotta in sede referente).

Per calcolare la superficie utile, si considera solo quella assentita con il titolo edilizio originario, escludendo eventuali frazionamenti successivi. Le tolleranze si applicano anche a misure minime di distanze e requisiti igienico-sanitari.

In merito alla definizione di tolleranze costruttive, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, sono inclusi:

  • minore dimensionamento dell’edificio;
  • mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • irregolarità esecutive di muri esterni e interni;
  • difforme ubicazione delle aperture interne;
  • esecuzione di opere di manutenzione ordinaria;
  • correzione di errori progettuali in cantiere ed errori materiali di rappresentazione.

In zona sismica (escludendo quelle a bassa sismicità), si prevede che un professionista tecnico attesti il rispetto delle prescrizioni del TUE per le costruzioni. Tale attestazione deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica richiesta e trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o per il controllo delle regioni.

In ogni caso, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34-bis non può limitare i diritti dei terzi.

Ultimo aggiornamento

26 Luglio 2024, 06:25