Decreto Salva Casa: le nuove regole sui cambi di destinazione d’uso
Per la legge 105/2024, il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni
Data:
23 Settembre 2024
Il Decreto Salva Casa (69/2024, convertito in legge 105/2024) impatta sui cambi di destinazione d’uso: il comma 1 numero 1 lett.c) dell’art.1 integra infatti l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, che disciplina il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, mediante la modifica del comma 1 e l’inserimento dei commi da 1-bis a 1-quinquies.
Si dispone quindi che:
- il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie o se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’art.6 del Testo Unico Edilizia (edilizia libera);
- è sempre possibile il cambio di destinazione d’uso, anche con opere, della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni;
- è sempre possibile il cambio di destinazione d’uso, anche con opere, tra categorie funzionali diverse (ad eccezione di quella rurale (categoria d)), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) previste dall’art. 2 del D.M. 1444/1968;
- il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile;
- resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, laddove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria;
- viene prevista una specifica disciplina per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
Il cambio di destinazione d’uso si fa con la SCIA
Il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
- a) nelle ipotesi di cui comma 1, primo periodo, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990;
- b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis (ossia gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), si procede ai sensi della lettera a), quindi tramite SCIA.
Adeguamento delle Regioni e cambio destinazione di intero immobile
Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui sopra, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui sopra.
Ultimo aggiornamento
23 Settembre 2024, 21:58