Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Salva Casa in conversione: opere acquisite gratuitamente dal Comune

Il Decreto Salva Casa contiene una disposizione riguardante le opere acquisite gratuitamente dal Comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso di costruire

Data:
22 Luglio 2024

La Camera ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2024, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, cd. Decreto Salva Casa, che ora passa all’esame del Senato per la definitiva approvazione (qui il testo a fronte con tutte le modifiche).

Nello specifico interesse delle amministrazioni comunali, segnaliamo che la lettera d dell’art.1 comma 1 consente la possibilità per il Comune, nei casi in cui l’opera abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, di alienare il bene e l’area di sedime, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • richiedendo il parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’art.17-bis della legge 241/1990;
  • rispettando le disposizioni previste dall’art. 12 comma 2 della legge 127/1997, che consente di procedere alle alienazioni del patrimonio immobiliare secondo un regime semplificato;
  • condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive
  • rimanendo preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione;
  • affidando la determinazione del valore venale dell’immobile all’Agenzia delle entrate (e non all’agenzia del territorio), la quale procede alla stessa tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita la nuova lettera c-ter, che modifica l’art.31, comma 3, del TUE, introducendo la possibilità di prorogare il termine ordinario per la demolizione e il ripristino dei luoghi, pari a 90 giorni dall’ingiunzione.

In particolare, viene previsto che il termine può essere prorogato con atto motivato del Comune fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socioeconomico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.

Ultimo aggiornamento

22 Luglio 2024, 21:01