Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Salva Casa in conversione: cambi destinazione d’uso con opere con la SCIA

La lettera c dell’art.1 comma 1 del DDL di conversione del DL Salva Casa contiene modifiche alla disciplina del cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari

Data:
22 Luglio 2024

La Camera ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2024, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, cd. Decreto Salva Casa, che ora passa all’esame del Senato per la definitiva approvazione (qui il testo a fronte con tutte le modifiche).

Per specifico interesse delle amministrazioni comunali, segnaliamo che la lettera c dell’art.1 comma 1 arriva a un’ulteriore semplificazione per quel che riguarda i cambi di destinazione d’uso, che nella prima versione del Salva Casa venivano consentiti – con la SCIA – solo se realizzati senza opere edilizie.

La legge di conversione amplia quindi la portata della misura, consentendo i mutamenti d’uso con SCIA anche con opere.

Nello specifico:

  • si chiarisce che sono considerati cambi d’uso senza opere quelli con attività di edilizia libera;
  • i cambi di destinazione d’uso saranno consentiti sia senza opere che con opere;
  • i piani urbanistici potranno consentire i cambi di destinazione d’uso di primi piani e seminterrati, allorquando ciò sia consentito dalla legislazione regionale.

Letteralmente, come riportato dal dossier ufficiale del Parlamento, il comma 1-quinquies), modificato in sede referente, dispone che ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

  • a) nelle ipotesi di cui comma 1, primo periodo, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990;
  • b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis (ossia gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), si procede ai sensi della lettera a).

Ultimo aggiornamento

22 Luglio 2024, 20:59