Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto “SALVA CASA”: (e l’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA)

È necessario un aggiornamento di sintesi degli interventi rientranti NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, dopo la pubblicazione del DL n. 69 del 29 maggio 2024 (detto: Salva casa) contenente norme di modifica al Testo unico per l’edilizia, ed in particolar modo con riferimento agli impianti di protezione del fabbricato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Data:
1 Giugno 2024

Obiettivo della nuova legislazione

La nuova disciplina ha l’obiettivo di attuare un percorso semplificativo dal punto di vista burocratico per la realizzazione di opere minori, prevedendo altresì anche la possibilità dell’accertamento di conformità per quelle realizzate abusivamente. (Piccola sanatoria).

Normativa: Modifiche al Testo unico per l’edilizia (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni).

  • Art.  6 c. 1 lettera b/ter DPR n. 380/01, (con le modifiche portate del decreto suddetto)

INSTALLAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DAL SOLE E AGENTI ATMOSFERICI

(Art. 6 c. 1 lettera b/ter DPR n. 380/01 – Nuovo -)

“b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo  l’impatto  visivo  e  l’ingombro  apparente e devono     armonizzarsi     alle     preesistenti   linee architettoniche”.

Nuovi “impianti di protezione” rientranti nell’attività edilizia libera

La materia già a suo tempo disciplinata dal Glossario è stata inserita direttamente nel testo di legge, che espressamente prevede i seguenti impianti liberi:

  • Tende, (anche alla veneziana, a strisce – lamine verticali orizzontali e simili).
  • Tende da sole. (Teli, e simili).
  • Tende da esterno. (A braccio o bracci e simili).
  • Tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile. (Anche con diversi meccanismi)
  • Tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili.

(In qualsiasi materiale, anche con strutture di fissaggio stabili, nel rispetto della normativa comunale che può prevedere caratteristiche diverse)

Come devono essere installati gli “impianti di protezione”

Dovranno essere montati addossati (attaccati, appoggiati) o annessi agli immobili o alle unità immobiliari, che non richiedono interventi importanti per l’istallazione o smontaggio, anche con strutture fisse necessarie (al muro ed alla base) al sostegno e all’estensione delle opere che possano sopportare, dal punto di vista della resistenza, eventi climatici di particolare gravità, (stravento, grandine, neve, ecc.).

Limitazione all’installazione degli “impianti di protezione”

Le opere appena indicate non possono:

  • Determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici utili. (Quindi non possono aumentare la volumetria dell’unità immobiliare. Nella sostanza non è consentito la creazione di una nuova stanza, di un nuovo vano e locale).

La modifica di tali parametri edilizi, senza titolo abilitativo, è penalmente rilevante.

  • Devono avere caratteristiche tecnico – costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Sta a significare che devono seguire i profili esistenti e non sconfinare, con modificazioni del disegno della facciata e con elementi che non riguardano il prospetto e la sagoma del fabbricato. (L’armonizzazione dal punto di vista visivo, che va inteso nel senso di evitare che sia “un pugno negli occhi”, ha la sua fonte nella specifica normativa comunale).

  • Devono rispettare le prescrizioni comunali riguardanti tali

Gli “impianti di protezione” possono essere installati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, delle norme:

  • Antisismiche.
  • Di Sicurezza.
  • Antincendio.
  • Igienico – sanitarie.

Luoghi dove è possibile collocare gli “impianti di protezione”

La normativa prevede la possibilità di collocare tali impianti nei giardini, nei cortili, sui balconi, (esterni ed incassati) sui terrazzi, nei portici, porticati, tettoie, logge, pensiline, sulle verande e più in generale sulle facciate degli edifici a protezione dei locali, in particolar modo di quelli commerciali, pubblici esercizi, alberghi ecc.

È anche possibile la chiusura degli stessi con la “VEPA” ad ante a soffietto scorrevoli su guide impachettabili, per la protezione degli impianti stessi ed in particolar modo degli stessi esercizi pubblici e negozi, al piano terra.

Luoghi dove NON è possibile collocare gli “impianti di protezione”

La nuova disciplina non consente, come attività edilizia libera, l’installazione di tali impianti nei luoghi vietati espressamente dagli strumenti urbanistici comunali, (PRG, norme di attuazione, piani particolareggiati, ecc)

Gli “impianti di protezione” nel centro storico –

Nella zona “A” individuata dagli strumenti urbanistici, indicante l’area rientrante nel centro storico, è possibile procedere alla collocazione degli “impianti di protezione” alle condizioni e prescrizioni previste dalla citata regolamentazione comunale.

In caso contrario l’eventuale installazione, in contrasto con gli strumenti urbanistici, costituisce anche in questo caso reato edilizio.

 

Gli “impianti di protezione” in immobile con vincoli paesaggistici –

Il montaggio degli impianti in immobili posti in area protetta dal punto di vista paesaggistico è sempre un intervento libero e non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata.

Se l’intervento viene effettuato su immobile con vincolo culturale è necessaria l’autorizzazione ordinaria. In questo ultimo caso l’installazione in assenza della stessa, da parte dell’Autorità titolare del vincolo, costituisce reato.

Gli “impianti di protezione” e la sicurezza dell’impianto –

L’installazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza, seconda la specifica normative delle tecniche di costruzione, in grado di sopportare eventi climatici avversi anche di estrema gravità.

Gli “impianti di protezione” in un condominio –

In questo caso è richiesto il rispetto del regolamento condominiale, che può disciplinare ma non vietare questo tipo di soluzioni.

Infatti, un intervento come l’installazione di detti impianti (anche la chiusura di un balcone con VEPA) che riguarda l’intera facciata dell’edificio coinvolgendo tutti i condomini potrebbe essere necessaria l’uniformità con soluzioni già adottate da altri condomini.

Rimane ferma però la condizione che tale protezione rientra nella attività edilizia libera, dove non sono necessari titoli abilitanti.

La questione, insomma, si pone in termine di rapporti esclusivamente fra privati, che fanno salvi e riservati eventuali diritti di terzi.

Un’ultima annotazione, la chiusura del balcone con tenda non può considerarsi un’innovazione di vasta portata tale da alterare i rapporti millesimali del condominio.

Da ricordare che l’installazione di detti accessori non deve provocare in alcun modo molestia o danno a terzi (i cui diritti sono sempre riservati) e che potrebbero trovare applicazione le distanze di confine, di cui all’art. 873 del Codice civile.

Gli “impianti di protezione” e i lavori di economia

Non vi sono elementi ostativi (salvo normativa regionale e comunale) all’installazione degli “impianti di protezione” da parte della persona interessata, direttamente senza rivolgersi a un’impresa specializzata regolarmente registrata. Tali opere però possono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle altre relative all’attività edilizia.

Sono da considerare di lievi entità, per esempio, le opere che:

  • Non abbisognano di ponteggio.
  • Non abbisognano di gru.
  • Riguardano interventi realizzabili in assoluta sicurezza.

Gli “impianti di protezione” e gli strumenti urbanistici 

Le opere e interventi eseguiti in contrasto con le norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti  di attuazione, degli atti di governo del territorio, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal Comune con propria ordinanza.

Attenzione: IL CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI, costituisce reato edilizio e quindi soggetto a procedura penale, con i provvedimenti sanzionatori amministrativi della rimessa in pristino.

Gli “impianti di protezione” e le altre normative –

L’attività edilizia libera ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa specifica. (Es. vincoli vari, sicurezza, antincendio, sicurezza degli impianti, ed altro ancora, ecc.)

Ultimo aggiornamento

1 Giugno 2024, 11:44