Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Salva Casa: casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

Il decreto Salva Casa disciplina la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della c.d. legge Bucalossi del 1977

Data:
30 Luglio 2024

Il decreto 69/2024, Salva Casa, è stato convertito con modificazioni dalla legge 105/2024 e contiene diverse modifiche al Testo Unico Edilizia.

Tra queste, c’è sicuramente la norma che prevede la regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della c.d. legge Bucalossi.

La lettera f-bis del comma 1 dell’art.1 introduce nel dpr 380/2001 un nuovo articolo 34-ter che disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

Il comma 1 di tale nuovo articolo dispone che gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo possono essere regolarizzati alle seguenti condizioni:

  • il titolo deve essere stato rilasciato prima della entrata in vigore della legge 10/1977 (c.d. legge Bucalossi);
  • gli interventi in questione non sono riconducibili ai casi previsti dall’art. 34-bis del dpr 380/2001 sulle tolleranze costruttive, introdotto dalla lettera f) del comma 1.

Il comma 2 disciplina l’accertamento dell’epoca di realizzazione della variante stabilendo che tale epoca:

  • è provata mediante la documentazione (prevista dall’art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del D.P.R. 380/2001) per la determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • oppure, nei casi in cui sia impossibile accertarla mediante la documentazione menzionata, è attestata dal tecnico incaricato con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. Viene precisato che in caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dalla disciplina in materia di autocertificazione (v. capo VI del D.P.R. 445/2000).

Il comma 3 prevede, nei casi di cui al comma 1, la possibilità – per il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile – di regolarizzare l’intervento mediante:

  • presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi del comma 5 dell’articolo 36-bis.

Tolleranze per parziali difformità realizzate durante lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione

Inoltre, in virtù del nuovo comma 4, le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis, alle seguenti condizioni:

  • non sia stato emesso, in seguito alle citate verifiche, un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
  • sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d’ufficio.

Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2024, 19:09