Decreto Salva Casa: altezza minima e superficie minima
Il ddl di conversione integra l’articolo 24 del Testo Unico Edilizia in materia di certificato di agibilità, determinando nuovi requisiti di altezza minima e di superficie minima
Data:
24 Luglio 2024
Il Senato, votando positivamente la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato, nella seduta del 24 luglio 2024, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, cd. Decreto Salva Casa, nello stesso testo licenziato dalla Camera (qui il testo a fronte con tutte le modifiche).
Nello specifico interesse delle amministrazioni comunali, segnaliamo l’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che inserisce i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all’articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici.
Il comma 5-bis, in particolare, prevede i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle more della definizione dei requisiti mediante decreto del Ministro della Salute da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In particolare, il tecnico progettista abilitato assevera, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, la suddetta conformità nei seguenti casi:
- locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio a singola stanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
L’asseverazione sopracitata può essere resa solo se è soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
In mancanza di uno dei due requisiti, i limiti restano i precedenti (28 metri quadrati per una persona a 38 metri quadrati per due, con altezza a 2,70 metri).
Ultimo aggiornamento
24 Luglio 2024, 21:28