Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Legge Ambiente (D.L. n. 153/2024)

Principali modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA)

Data:
28 Ottobre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2024) è stato pubblicato il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” ed è entrato in vigore dal 18 ottobre 2024. Detto decreto noto come “Dl Ambiente” incide a tutto campo sulla normativa ambientale, principalmente modificando il Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Si rappresentano di seguito le principali modifiche di interesse per gli enti locali.

Acque – Definizioni

In materia di acque vene introdotta la definizione di “acque affinate” che ricomprende oltre alle acque reflue urbane ex regolamento 2020/741/Ue anche le acque domestiche e industriali trattate rispettando i limiti di emissione di cui all’allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.  152/2006 e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento in linea con le regole europee. Viene quindi modificato l’articolo 74 del D.Lgs. n. 152/2006 che contiene le definizioni ai sensi della Parte III del Codice ambientale.

In materia di qualità delle acque con l’introduzione de commi 10 bis, 10 ter, 10 quater vengono individuate direttamente le Regioni e Province autonome come responsabili del rispetto della garanzia della qualità dei corpi idrici attraverso l’applicazione della normativa a tutela della qualità ambientale delle acque e del loro deterioramento. Viene inoltre rafforzata la responsabilità delle Regioni e Province autonome per il mancato raggiungimento del buono stato ecologico delle acque.

Il comma 10 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 152/2006 individua i casi in cui non costituisce violazione della disciplina di tutela delle acque il deterioramento del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili (alluvioni violente e siccità prolungate) o incidenti ragionevolmente imprevedibili. Occorre inoltre che concorrano una serie di condizioni indicate nello stesso comma 10.

Sempre sullo stesso tema vengono assegnati al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di raccolta, fognatura e depurazione delle acque il potere di coordinare interventi di riuso delle acque reflue, per contrastare situazioni di crisi idrica. Gli interventi devono rispettare le regole europee e nazionali sul riutilizzo delle acque depurate.

Bonifiche

La norma detta delle disposizioni in deroga alla disciplina delle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 per gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani.

Il sito orfano è un’area potenzialmente contaminata per la quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti.

La novità prevede una deroga a quanto previsto dall’articolo 242, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo la quale il Piano di caratterizzazione che deve predisporre il responsabile dell’inquinamento viene concordato con l’Agenzia di protezione dell’ambiente di Regioni e Province autonome competente che si pronuncia entro 30 giorni. In base al decreto legge, se l’Arpa/Appa non si pronuncia nei termini il Piano è concordato con l’Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) che si pronuncia entro i 15 giorni successivi.

Inoltre, i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito – specifica se necessaria, e il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’Autorità competente.

Prevista inoltre una modifica all’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006 in cui si pongono a carico del responsabile dell’inquinamento le spese sostenute dagli Enti preposti per le indagini effettuate per ricercarlo.

Rifiuti assimilati a rifiuti urbani

In materia di rifiuti, disposizione rilevante per gli enti locali che si occupano della gestione dei rifiuti, all’allegato L quinquies vengono aggiunte al punto 20 bis le attività di “manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” inserendole così tra quelle che producono rifiuti assimilati per legge ai rifiuti urbani.

Il nuovo allegato risulta pertanto così aggiornato al Decreto Legge n. 153/2024.

Allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Valutazioni di impatto ambientale

1) Verifica di assoggettabilità a Via, il procedimento.

La norma, modificando l’articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ridisegna parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening).

In particolare si prevede che scaduti i termini per le osservazioni del pubblico l’Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a Via. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l’archiviazione del procedimento.

Rispetto a quanto previsto in precedenza (45 giorni) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via è adottato decorsi 60 giorni dalla chiusura della consultazione del pubblico. Il termine è di 45 giorni se sono stati chiesti i chiarimenti di cui sopra.

In casi eccezionali, come già prevede la disciplina ci può essere una proroga di massimo 20 giorni per il rilascio del provvedimento finale.

2) Verifica di assoggettabilità a Via, durata del provvedimento.

La disposizione introduce una novità rispetto alla disciplina attuale. Viene fissata la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via attualmente non specificata. Analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a Via ha l’efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni. Analoghe alla disciplina della Via le modalità per la richiesta di proroga.

3) Il procedimento di Via e il dissenso “paesaggistico” (Ministero della cultura).

Con la modifica dell’articolo 25 del Dlgs 152/2006 si stabilisce che nel caso di dissenso del Ministero della cultura nell’ambito del procedimento di Via e di devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri con superamento del parere negativo del Ministero citato, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via favorevole che comprende l’autorizzazione paesaggistica.

In ogni caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale la delibera del Consiglio dei Ministri che risolve il dissenso delle Amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via.

4) Fase preliminare all’avvio del procedimento di autorizzazione unica regionale (Paur).

La modifica all’articolo 26-bis del Dlgs 152/2006 determina modifiche ai documenti che deve presentare il proponente di un progetto per avviare la fase preliminare. Si tratta di una fase di confronto con l’Amministrazione pubblica, non obbligatoria, in cui l’impresa ottiene chiarimenti su quali documenti vanno presentati. In questo modo quando si avvia il procedimento vero e proprio l’impresa ha un iter facilitato.

Con la modifica l’impresa non deve più presentare lo “studio preliminare ambientale” del progetto ma lo “studio di impatto ambientale“. Questo significa che deve portare al tavolo dell’Amministrazione un documento già dettagliato e predisposto nei suoi elementi.

Impianti a fonti rinnovabili

Viene modificato l’articolo 8 del Dlgs 152/2006 con la finalità di accelerare il procedimento di valutazione di impatto ambientale di impianti a fonti rinnovabili. Con riferimento al procedimento di Via statale viene ridisegnata la priorità degli interventi con “corsia preferenziale“. Saranno individuati con apposito decreto tenendo conto di determinate caratteristiche individuate dalla norma.

Nelle more dell’approvazione del decreto di cui sopra sono considerati prioritari i progetti di impianti di idrogeno verde (numero 6-bis, allegato II alla Parte II del Dlgs 152/2006) e i connessi impianti a fonti rinnovabili. In seconda battuta sono prioritari gli interventi di modifica degli impianti eolici e solari (rifacimenti, potenziamenti, integrali ricostruzioni) e poi gli impianti fotovoltaici on shore di potenza di almeno 50 MW e gli impianti eolici on shore sopra i 70 MW.

Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2024, 20:20