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Decreto fiscale pubblicato in Gazzetta, ecco le principali novità

Confermata la rottamazione delle cartelle e lo stralcio dei mini-debiti fino a 1000 euro; ecco in dettaglio le principali misure previste Dopo aver ricevuto la firma del Presidente della Repubblica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.

Data:
5 Novembre 2018

Confermata la rottamazione delle cartelle e lo stralcio dei mini-debiti fino a 1000 euro; ecco in dettaglio le principali misure previste

Dopo aver ricevuto la firma del Presidente della Repubblica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018 il decreto legge n. 119/2018 (decreto fiscale).

Ricordiamo che il decreto era stato introdotto nel Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre con cui erano state adottati:

  • decreto fiscale: Disposizioni urgenti in materia fiscale (decreto-legge)
  • norme in materia di semplificazione: Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili
  • legge di bilancio 2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (disegno di legge)

Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2018, da questa data sono in vigore molte delle disposizioni in esso contenute, prime fra tutta il condono fiscale.

Infatti chi ha ricevuto entro il 24 ottobre processi verbali di constatazione potrà godere della definizione agevolata, così come previsto all’art. 1, mentre chi li riceverà successivamente non potrà usufruirne. Un’altra novità è prevista all’art. 4: si tratta del condono relativo allo stralcio delle mini-cartelle fino a 1.000 euro.

Di seguito analizziamo le principali misure del decreto:

Sanatoria dei verbali di accertamento

Si può regolarizzare gli importi dovuti, se si è ricevuto entro il 24 ottobre 2018 un verbale di constatazione (PVC) che riguardi:

  • Iva /Irap /Ivie / Ivafe
  • imposte sui redditi
  • contributi previdenziali
  • ritenute
  • imposte sostitutive

Il contribuente dovrà:

  • aderire all’agevolazione entro il 25 novembre 2018
  • ripresentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2019
  • pagare le imposte entro il 31 maggio 2019, senza sanzioni o interessi

Si potrà pagare in un’unica rata o in venti rate trimestrali, cioè in 5 anni.

Sanzioni e interessi non si pagano nemmeno in caso di avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione o per gli atti di recupero notificati entro l’entrata in vigore del decreto legge, ma a patto che non siano stati impugnati.

Rottamazione TER cartelle Equitalia

I ruoli dal 2000 al 2017 possono essere estinti, senza sanzioni e interessi, con il pagamento del capitale e dell’aggio dovuto all’agente della riscossione in un’unica rata o in dieci trance.

Si tratta di debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017  che potranno essere estinti purché:

  • si faccia istanza entro il 30 aprile 2019
  • si versi l’importo dovuto entro il 31 luglio 2019

In caso di rateizzazione:

  • il pagamento è spalmato in 10 rate in 5 anni, con due rate all’anno
  • le scadenze sono il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019
  • è previsto un interesse del 2% annuo

In questo caso i contribuenti dovranno versare le rate previste per quest’anno entro il 7 dicembre 2018 e potranno poi diluire quelle da pagare nel 2019 con un interesse ridotto dello 0,3%.

La rottamazione è prevista anche per le multe: non c’è lo stralcio ma la cancellazione delle sanzioni.

Stralcio delle mini – cartelle

E’ previsto l’annullamento automatico per le cartelle sotto i 1.000 euro emesse tra il 2000 e il 2010.

I debiti fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, saranno cancellati.

L’annullamento è effettuato il 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Si prevede che la misura riguarderà più del 50% dei contribuenti con vecchi ruoli non pagati. Le somme:

  • versate prima dell’entrata in vigore del dl restano definitivamente acquisite
  • versate successivamente sono invece rimborsate o imputate ad un’altra eventuale rottamazione

Condono con dichiarazione integrativa speciale

La norma riguarda gli importi celati al fisco negli ultimi 5 anni e consente di adeguare quanto non denunciato con una integrazione speciale, riguarda solo chi ha già presentato la dichiarazione.

Il testo approvato esclude qualsiasi tipo di scudo sul riciclaggio e autoriciclaggio e nemmeno sulle imposte su immobili e capitali detenuti all’estero.

Vi è un limite di 100.000 euro di imponibile annuo, che non deve superare il 30% di quello già dichiarato.

Chi ha dichiarato meno di 100.000 euro potrà comunque sanare fino a 30.000 euro di imponibile non dichiarato, l’aliquota è del 20%. Anche in questo caso il pagamento può essere diluito in 5 anni, ovvero in 10 rate semestrali, con prima rata entro il 30 settembre 2019.

I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 luglio 2017.

Il provvedimento riguarda:

  • imposte dirette ed addizionali
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi
  • ritenute
  • contributi previdenziali
  • Irap/Iva

La dichiarazione integrativa speciale deve essere presentata  entro il 31 maggio 2019, entro tale data dovranno essere versati importi dovuti.

Chiusura delle controversie tributarie

La definizione agevolata riguarderà anche i dazi e l’Iva all’importazione, ma soprattutto le liti pendenti in ogni grado di giudizio, anche in Cassazione.

In particolare è previsto che il contribuente possa pagare:

  • il 20% del dovuto in caso di vittoria in secondo grado
  • il 50% del dovuto in caso di vittoria in primo grado

Nel caso in cui gli importi superino i mille euro è consentito il pagamento a in massimo 20 rate trimestrali in 5 anni, altrimenti il versamento va effettuato entro il 31 maggio 2019.

 Fatturazione elettronica: sanzioni, emissione, archiviazione

Per il primo semestre del periodo di imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Ricordiamo che:

  • la fattura va emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni/ servizi 

Il contribuente deve annotare, in ordine numerato, in apposito registro le fatture emesse  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Cassa integrazione straordinaria

Il testo abolisce la soglia minima di 100 lavoratori come requisito per usufruire della cig straordinaria. Rispetto alle prime versioni del dl scompare però la proroga della mobilità in deroga (anche per i lavoratori di Termini Imerese).

Ultimo aggiornamento

5 Novembre 2018, 20:49