Decreto Coesione: parcheggi temporanei in edilizia libera
L’art.32 introduce una disposizione transitoria che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti
Data:
11 Luglio 2024
All’interno della legge di conversione del Decreto Coesione (60/2024), recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo che, con il comma 2-bis dell’art.32 si introduce una disposizione transitoria che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo.
In particolare, si specifica che, nelle more dell’approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell’approvazione degli strumenti di pianificazione dell’accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera (art.6, comma 1, lettera e-bis), del dpr 380/2001), purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Viene, inoltre, previsto che le suddette opere sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale (procedura di screening e VIA) previste alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), e non sono soggette all’autorizzazione paesaggistica prevista all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Ultimo aggiornamento
11 Luglio 2024, 19:40