Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Ambiente: pubblicata la legge di conversione

Il provvedimento apporta modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti

Data:
17 Dicembre 2024

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.294/2024 del 16 dicembre, della legge 191/2024, di conversione con modificazioni del DL 153/2024, recante “disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (cd. Decreto Ambiente).

Contestualmente, è stato pubblicato anche il testo del decreto 153/2024, coordinato con la legge di conversione.

Per interesse degli enti locali, segnaliamo che l’art.1, comma 1, lettere b)-g), modificato in sede referente, reca una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi.

Nel dettaglio:

  • la lettera b) reca modifiche alla disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), disponendo tra l’altro che l’autorità competente non è più tenuta a verificare l’adeguatezza della documentazione ma deve limitarsi a verificare solamente la completezza della stessa. Inoltre, viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine massimo assegnato al proponente
  • per rispondere alla richiesta;
  • la lettera b-bis), inserita in sede referente, integra il contenuto dell’istanza di VIA, modificando il comma 1 dell’art. 23 del Codice, che elenca la documentazione che deve essere inclusa nell’istanza di VIA, prevedendo che tale istanza contiene anche (nuova lettera h) del comma 1 dell’art. 23) l’autodichiarazione (sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, in base al disposto degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) relativa agli assetti proprietari della società proponente e dell’eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente;
  • le lettere c)-e) apportano modifiche al procedimento di VIA.

Sono inoltre operate (dalle lettere f) e f-bis), quest’ultima inserita in sede referente) modifiche, sebbene più limitate, anche alle discipline del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e del Provvedimento Unico Ambientale (PUA).

La lettera g), che recava modifiche alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata soppressa durante l’esame in sede referente.

Ultimo aggiornamento

17 Dicembre 2024, 22:43