Decreto Agricoltura in conversione: limitazioni all’uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici
L’articolo 5, comma 1 del DDL di conversione del 63/2024 limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree
Data:
9 Luglio 2024
Lo scorso 4 luglio l’Aula del Senato ha approvato il DDL di conversione del DL 63/2024, cd. Decreto Agricoltura, che passa ora alla Camera per la definitiva conversione in legge.
Come evidenziato dal dossier del Senato, l’art.5 comma 1, modificato nel corso dell’esame in Commissione, limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; – le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il comma 2 – la cui formulazione è stata sostituita in sede referente – pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.
Ultimo aggiornamento
9 Luglio 2024, 19:17