Dalle Entrate 7 esempi sul Superbonus
Ecco la rassegna con i 7 esempi sul Superbonus 110% contenuti nella guida dell’Agenzia delle Entrate
Data:
4 Agosto 2020
Ecco la rassegna con i 7 esempi sul Superbonus 110% contenuti nella guida dell’Agenzia delle Entrate
“Superbonus 110%” è la parola d’ordine che, dopo il lockdown, ha riattivato il settore edile ed ha creato molto interesse tra i titolari del patrimonio immobiliare privato italiano che, come noto, è ancora in gran parte da riqualificare dal punto di vista energetico e sismico.
Ricordiamo al riguardo che dal 18 luglio scorso il decreto Rilancio è stato convertito in legge, tra le varie misure contenute nella norma la più importante per il settore delle costruzioni è sicuramente il Superbonus, ossia l’agevolazione fiscale del 110% sul miglioramento degli immobili dal punto di vista delle prestazioni energetiche e di riduzione del rischio sismico.
In merito è stata pubblicata recentemente dall’Agenzia delle Entrate la relativa guida fiscale che contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dalla legge Rilancio.
I 7 esempi sul Superbonus contenuti nella guida delle Entrate
La guida delle Entrate, nella sua parte finale, propone 7 esempi pratici relativi all’applicazione del Superbonus 110% per diverse tipologie di immobili.
Di seguito li riportiamo testualmente.
Esempio 1 (cappotto termico più sostituzione caldaia e infissi, ristrutturazione bagni)
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
Esempio 2 (rifacimento cappotto termico più sostituzione caldaia e infissi, ristrutturazione bagni)
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.
- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
Esempio 3 (intervento di riqualificazione energetica su parti comuni effettuati su un massimo di due unità immobiliari di proprietà)
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Esempio 4 (interventi trainanti e trainati su villetta a schiera con ingresso autonomo)
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Esempio 5 (sostituzione caldaia e serramenti con miglioramento di due classi energetiche)
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6 (realizzazione di impianto centralizzato condominiale per la produzione di sola acqua calda sanitaria)
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7 (intervento di sostituzione serramenti su edificio storico vincolato con passaggio di classe energetica più alta)
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
Ultimo aggiornamento
4 Agosto 2020, 23:54