Sportello Unico per l'Edilizia

Dal CSLLPP i chiarimenti su sismabonus nei centri storici

Commissione CSLLPP: nei centri storici ammessi interventi che determinano la riduzione del rischio sismico senza la verifica dell’intero aggregato. Ecco l’elenco dei lavori ammissibili

Data:
24 Luglio 2021

La Commissione consultiva del CSLLPP ha fornito, con la risposta n. 4/2021, ulteriori chiarimenti circa l’applicabilità del sismabonus (dm n. 58/2017) nel caso di interventi locali su edifici situati nei centri storici, dove spesso si presentano come “aggregati edilizi” e dove diventa complesso individuare l’unità strutturale.

Il documento si sofferma sull’art. 16-bis lettera i) del TUIR che richiede che il progetto sia unitario.

In pratica la Commissione ha chiarito che, nel caso di centri storici, il concetto di progetto unitario deve essere riletto e reinterpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e alla sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).

Il riferimento a “progetti unitari” può essere inteso come limitato al concetto di “singola unità strutturale” e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. I progetti, quindi, possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali (Vedi: Sismabonus 110: chiarimenti “illuminanti” su interventi locali, asseverazioni, classi di rischio sismico).

Quesito sugli aggregati edilizi

Il problema, già emerso nelle prime applicazioni del sismabonus con l’art. 16 c.1-bis dl n. 63/2013, è esploso con i sismabonus 110 e su come effettuare interventi antisismici su edifici in centro storico, rispettando la seguente norma fiscale disposta dall’art. 16-bis comma i) del DPR 917/1986:

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Pertanto, essendo il fabbricato interessato inserito in un centro storico, secondo il Fisco, la sua collocazione gli impediva la fruizione del SuperSismabonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti autonomamente, senza progetto unitario, senza tener conto che l’edificio costituisce unità strutturale a sé stante.

Risposta Commissione

La risposta in esame intende fornire un ulteriore chiarimento (rispetto alla precedente risposta n. 4/2021) in merito alle condizioni per l’accesso al sismabonus nei centri storici, che impongono l’esecuzione di tali interventi di riduzione del rischio sismico, sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

A tal riguardo, la Commissione ritiene che il riferimento a “progetti unitari” possa essere inteso come limitato al concetto di “singola unità strutturale”, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici; con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali.

Unità strutturale

In particolare, viene richiama la definizione di unità strutturale (US) che secondo:

  • le NTC 2018: dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.
  • la circolare 21 gennaio 2019, n. 7l’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

Alla luce di quanto detto, il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali.

In base anche a precedenti pareri espressi da questa Commissione, si ha che la realizzazione di interventi di riparazione o locali (come definiti al punto 8.4.1 del dm 7 gennaio 2018), se ben fatti, consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico senza dover eseguire la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali, anche se, in linea generale, bisognerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.

Pertanto, continua la Commissione, gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del dpr n. 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione è di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.

Conclusioni

Per accedere al sismabonus nei centri storici, quindi, non serve il progetto unitario sull’aggregato edilizio, basta riferirsi all’unità strutturale così come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC).

Elenco lavori ammissibili

Il documento della Commissione si chiude fornendo l’elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei lavori da ritenersi ammissibili:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati:
    • all’aumento della capacità portante,
    • alla riduzione dei pesi,
    • alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali,
    • al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature,
    • alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio:
    • l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura,
    • il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità,
    • il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento,
    • il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Ultimo aggiornamento

24 Luglio 2021, 12:35