Da porticato a veranda: è ristrutturazione edilizia e serve il permesso di costruire
Tar Napoli: le verande che comportano la chiusura di uno spazio esterno, con aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire
Data:
12 Gennaio 2024
Serve il permesso di costruire, per realizzare la chiusura di un porticato di 27 metri quadri con struttura in alluminio e vetri.
Lo ha precisato il Tar Napoli con la sentenza 7134/2023, che in realtà si occupa anche della realizzazione abusiva di una tettoia in legno e tegole occupante una superficie di 28 metri quadrati.
Il caso
Un comune notificava il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del dpr 380/2001 per la realizzazione, senza titolo abilitativo:
- di una tettoia in legno e tegole occupante una superficie di mq. 28,00 ad H. variabile da mt. 3,00-a mt. 3,50;
- della chiusura del porticato in ragione di ml. 27,00 con struttura in alluminio e vetri
- di un manufatto ripostiglio in alluminio di mq. 2,00;
- di una pensilina in plexiglass. di mt. 15,00 x 0,80, antistante l’ambiente cucina.
Secondo la ricorrente, che richiama il Glossario Edilizia Libera contenuto nel Decreto 2 Marzo 2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il P.r.g. ed il Regolamento edilizio in vigore nel Comune, i manufatti realizzati non rientrerebbero nella categoria di Ristrutturazione edilizia, trattandosi di manufatti di ridotte dimensioni e strettamente funzionali al manufatto principale, la cui legittimità non è in discussione.
Si tratterebbe cioè di opere di edilizia libera o realizzabili mediante semplice CILA, non aventi un impatto significativo sull’assetto del territorio.
Tettoia: è abusiva senza permesso
Le dimensioni e l’altezza del manufatto (28 mq di superficie e 3,5 metri di altezza al colmo) escludono in radice la possibilità di ricondurre l’abuso al novero dell’edilizia libera.
Lo stesso Regolamento edilizio comunale, del resto, descrive il gazebo quale costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta, di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a m 3,00 (v. art. 2 definizioni comma 1 arredi per spazi esterni lett. a) del reg edilizio del Comune).
Nel caso di specie, invece, il manufatto risulta ascrivibile alla tipologia di tettoia per il quale legittimamente, in considerazione delle sue caratteristiche strutturali, è stato ritenuto necessario il titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.
Porticato: la sua chiusura porta alla veranda abusiva
Passando alla chiusura del porticato, realizzato mediante l’apposizione di ante di vetro scorrevoli e fisse muretto divisorio e porta di accesso, il TAR condivide l’assunto del Comune secondo il quale si tratti di una vera e propria veranda, peraltro di ingenti dimensioni (27 metri lineari) che dunque andava realizzata anch’essa previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opere di ristrutturazione.
Ciò è confermato peraltro dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, la quale ha confermato che si tratta di uno spazio chiuso, pavimentato, destinato a lavanderia, stenditoio, area relax così confermando la necessità che a fronte di opere di ristrutturazione sia conseguito il permesso di costruire.
Ciò premesso, si ribadisce come “ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia)”.
Le verande che comportano la chiusura di uno spazio esterno, con aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. “La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9/10/2018, n. 5801).
Trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, condivisibilmente, quindi, il Comune ha ritenuto necessario il permesso di costruire e, correttamente, è stata disposta la demolizione.
Ultimo aggiornamento
12 Gennaio 2024, 20:18