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Da garage ad abitazione civile: per il cambio destinazione d’uso serve il permesso di costruire

Tar Campania: non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile

Data:
28 Luglio 2020

Tar Campania: non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile

Il cambio di destinazione d’uso da garage a civile abitazione è soggetto al rilascio del permesso di costruire in relazione al “mutamento delle destinazioni d’uso”.

Lo ha affermato il Tar Campania nella sentenza 909/2020 dello scorso 16 luglio 2020, bocciando il ricorso contro il ripristino dei luoghi per alcuni interventi edilizi concernenti, appunto, l’“ampliamento del piano interrato” e il “cambio di destinazione d’uso da garage a civile abitazione” del piano terra.

Qualificazione delle opere abusive: il cambio di destinazione d’uso è rilevante

La terza censura è completamente imperniata sulla qualificazione delle opere abusive accertate, quali interventi di natura pertinenziale, qualificazione della quale deve tuttavia fondatamente dubitarsi, in considerazione:

  • a) quanto all’ampliamento del piano interrato, della creazione di nuova volumetria, che esclude, in radice, la natura pertinenziale suddetta (cfr. Cassazione penale, Sez. III, 13/12/2017, n. 4139: “In materia di reati edilizi, l’ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell’edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato”; T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VI, 28/10/2010, n. 21844: “L’opera che in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche concrete nonché dell’idoneità ad immutare significativamente lo stato dei luoghi deve essere ricondotta ad una attività di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e.1) d.P.R. n. 380 del 2001 che ricorre in presenza di costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente e non all’accezione prevista dalla successiva lett. e.6 per i beni pertinenziale, va realizzata previo ottenimento del permesso di costruire”);
  • b) quanto al mutamento di destinazione d’uso del garage in civile abitazione, dalla giurisprudenza dominante, per la quale: “Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi «accessori» che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico–sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 14/05/2018, n. 742).

E’ quindi del tutto irrilevante se le opere contestate abbiano comportato, o meno, un incremento volumetrico inferiore al 20% dell’edificio principale (circostanza, comunque sfornita di prova idonea), stante l’impossibilità di qualificare le stesse come mere pertinenze delle opere assentite.

Ultimo aggiornamento

28 Luglio 2020, 23:37