Sportello Unico per l'Edilizia

Conversione DL Semplificazioni Bis: le ultime novità in materia di VIA, VAS e autorizzazioni ambientali

Riepilogo delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazioni correlate, ulteriormente inserite o modificate durante l'iter parlamentare

Data:
31 Luglio 2021

Il Senato, nella seduta del 28 luglio 2021, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2332, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 77/2021, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. DL Semplificazioni Bis).

Per l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, manca solo l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In materia di VIA, il provvedimento definitivo prevede che:

  • art.17 – si modifica il Codice dell’ambiente/TUA (D.Lgs. 152/2006) al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Conseguentemente la Commissione assume la nuova denominazione di “Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”. Sono inoltre modificate la composizione (in particolare tramite il raddoppio del numero massimo dei membri, da 20 a 40) e le modalità di funzionamento della Commissione;
  • art.19 – si modificano e integrano le discipline relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva (recate rispettivamente dagli artt. 19 e 20 del TUA) per introdurre termini certi per lo svolgimento di determinate fasi procedurali e di ridurre i termini già previsti. Viene inoltre precisato che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti di cui all’art.8, comma 2-bis, del Codice, cioè quelli esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
  • art.20 – vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente). Le modifiche riguardano, sintesi:
    • il concerto del Ministero della cultura;
    • l’accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti;
    • l’unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l’attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA;
    • l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.
  • art. 21 – si modificano i termini per la verifica dell’istanza di VIA (art.23 TUA) e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, precisando che tali termini sono perentori. Si dimezzano i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC (art.24 TUE);
  • art.22 – contiene svariate modifiche all’art. 27 del TUA, che disciplina (nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale) il rilascio del provvedimento unico ambientale
    (PUA), con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale. Sono inoltre modificati il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la collocazione temporale della
    conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del PUA;
  • art.23 – viene introdotta una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): una conferenza dei servizi preliminare con tempi che possono essere ridotti fino alla metà e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l’approvazione del progetto. In questo modo può essere migliorata la qualità dei progetti e ridotti i tempi di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (che comprende oltre alla VIA tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’impianto);
  • art.24 – modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), contenuta nell’art. 27-bis TUA;
  • art.25 – disposizioni integrative degli artt. 6 e 7-bis del TUA per individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MITE;
  • art.26 – modifica la disciplina ex art.28 TUA relativa agli osservatori ambientali che il MITE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA;
  • art.27 – introduce, nel testo del TUA, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l’interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al MITE di istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale;
  • art.28 – al comma 1, modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del TUA. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

Ultimo aggiornamento

31 Luglio 2021, 18:18