Conversione DL Milleproroghe: misure a sostegno dell’edilizia privata
I commi 11-decies e 11-undecies dell’art. 10 del ddl di conversione del DL 198/2022, definitivamente approvato dal Parlamento, prorogano di un ulteriore anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica
Data:
23 Febbraio 2023
Nella seduta del 23 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto 198/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe – testo a fronte), sul quale era stata votata la fiducia posta dal Governo nel pomeriggio del 22 febbraio.
Tra le misure di interesse per gli enti locali, segnaliamo l’art.10, che ai commi 11-decies e 11-undecies prevede specifiche novità per l’edilizia privata.
Nello specifico, come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il comma 11-decies, introdotto al Senato, modificando l’art. 10-septies del DL 21/2022, interviene sui termini già da tale norma prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, al fine di prorogare di due anni (rispetto alla proroga di un anno già disposta dal citato art. 10-septies):
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
- il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Il comma 11-undecies, invece, modifica l’art. 10 comma 7-ter del DL 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni 1) prorogando di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine entro il quale devono risultare iniziate, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’art. 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2023, 23:50