Sportello Unico per l'Edilizia

Conversione DL Bollette/Energia (17/2022): semplificazioni per le opere di modifica agli impianti a FER

Nuovo regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili

Data:
22 Aprile 2022

La legge di conversione del Decreto Bollette ed Energia è stata approvata definitivamente: l’Assemblea del Senato, nella tarda mattinata di giovedì 21 aprile, ha infatti rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del DDL n. 2588 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17/2022 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale nel testo trasmesso dalla Camera.

Il testo entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 01 dell’art.9, inserito dalla Camera:

  • integra, alla lettera a), l’art. 5, comma 3 del d.lgs. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’art.6-bis del d.lgs. 28/2011 e, quindi, assoggettata a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA/CILA). Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’art.25 del Codice Appalti, in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
  • con la lettera b) incide sulle definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell’art.5 del d.lgs. 28/2011, ai fini dell’applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito;
  • con la lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L’intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

Ultimo aggiornamento

22 Aprile 2022, 01:12