Conversione DL Aiuti-Bis: l’installazione di vetrate panoramiche amovibili diventa edilizia libera
L’articolo 33-quater, introdotto dal Senato, apporta una novella al comma 1 dell’art. 6 del DPR 380/2001 volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili
Data:
16 Settembre 2022
L’Assemblea della Camera, nel pomeriggio di giovedì 15 settembre, ha approvato, in seconda lettura, il ddl di conversione del DL 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-Bis), che torna al Senato in terza lettura, data la reintroduzione del tetto agli stipendi dei supermanager pubblici della PA. La definitiva approvazione avverrà quindi martedì 20, poi ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge di conversione.
In ogni caso, gli effetti dell’articolo 33-quater del DDL di conversione non verranno toccati e la novità è di una certa portata in materia edilizia: con l’introduzione della nuova lettera b-bis) al comma 1 dell’art.6 del dpr 380/2001, infatti, sarà ricompresa tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.
Quali tipi di vetrate panoramiche
Più nel dettaglio, come spiega il dossier ufficiale del Servizio Studi della Camera, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;
- gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Le caratteristiche tecniche per rientrare nell’edilizia libera
La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono:
- favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Ultimo aggiornamento
16 Settembre 2022, 20:30