CONSUMO SUL POSTO NEL SETTORE ALIMENTARE – Chiarimenti dal Ministero nel caso di imprenditori artigiani e di imprenditori agricoli
Con due recenti risoluzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al consumo sul posto nei locali di produzione da parte di imprenditori artigiani operanti nel settore alimentare e da parte di imprenditori agricoli, con specifico riferimento alle modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività può essere svolta.
Data:
22 Febbraio 2018
Con due recenti risoluzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al consumo sul posto nei locali di produzione da parte di imprenditori artigiani operanti nel settore alimentare e da parte di imprenditori agricoli, con specifico riferimento alle modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività può essere svolta.
1) Con la risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 reca chiarimenti in merito all’attività dell’imprenditore artigiano nel settore alimentare, e in particolare in materia di consumo sul posto nei locali di produzione.
Il Ministero ricorda che l’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.
Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, “con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
Le predette fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.
In conseguenza di quanto sopra, ad avviso del Ministero, gli artigiani, con ovviamente la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati al citato articolo 4, comma 2-bis del D.L. n. 223/2006, operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, possono vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti i beni di propria produzione, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto.
2) Con la risoluzione n. 380940 del 20 settembre 2017 Il Ministero dello Sviluppo Economico divulga il contenuto della nota n. 60721 del 10 agosto 2017, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni di cui a gli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, nello specifico, alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta.
Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, “con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
Dalla normativa appena citata si ricava che la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato:
- a) possono avvenire all’interno di locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo e da questi destinati all’esercizio della vendita diretta ancorché gli stessi siano diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base e
- b) possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d’uso degli stessi.
Inoltre, i locali impiegati per questo tipo di vendita non devono essere necessariamente ubicati sui fondi rustici di pertinenza aziendale in quanto la vendita può essere esercitata dall’imprenditore agricolo anche su aree private “esterne” che siano nella sua disponibilità.
Naturalmente l’imprenditore agricolo deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
Ultimo aggiornamento
24 Febbraio 2018, 09:38