Conferenza di servizi semplificata, in vigore dal 28 luglio 2016
Conferenza di servizi semplificata, pubblicato in Gazzetta il dlgs 127/2016 con le modifiche al testo unico sull’edilizia (dpr 380/2001) e alla legge 241/1990.
Data:
5 Agosto 2016
Conferenza di servizi semplificata, pubblicato in Gazzetta il dlgs 127/2016 con le modifiche al testo unico sull’edilizia (dpr 380/2001) e alla legge 241/1990. Ecco cosa cambia
E’ stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 luglio scorso, il decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi (ai sensi della legge 124/2015); le nuove norme entrano in vigore il 28 luglio 2016.
Il decreto introduce modifiche ad alcune leggi fondamentali nell’edilizia, ossia:
- modifiche alla legge 241/90 (procedimento amministrativo)
- modifiche al decreto dpr 380/2001 (testo unico edilizia)
- modifiche al dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente)
Inoltre, oltre alle modifiche in materia di Conferenza dei servizi, ci sono novità su:
- disciplina sullo Sportello unico attività produttive (Suap)
- disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale
- disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica
Modifiche alla Conferenza di servizi
La conferenza di servizi, disciplinata dalla legge 241/1990 (articoli dal 14 al 14-quinquies) ha lo scopo di facilitare l’acquisizione di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta tramite la convocazione degli Enti interessati.
Il decreto 127/2016 prevede una revisione generale della conferenza di servizi, con la sostituzione degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 241/1990, confermando le 3 diverse modalità di indizione:
- istruttoria, indetta dalla facoltà dell’amministrazione procedente, anche su richiesta di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento o del privato interessato, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dell’interesse pubblico per progetti di particolare complessità
- decisoria, indetta sempre dall’amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata all’ottenimento di più pareri
- preliminare, indetta su motivata richiesta dell’interessato per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi
Secondo la riforma, la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata per i casi più semplici con una riduzione dei tempi lunghi di attesa con la modalità telematica e il silenzio-assenso per le PA che non si esprimono. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona.
Ecco alcune novità previste dal nuovo decreto:
- si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica
- la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria
- l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito
- ciascuna amministrazione convocata avrà un unico soggetto rappresentante abilitato
- il termine della conferenza viene stabilito in 5 mesi al massimo (in precedenza era indefinito)
Le disposizioni contenute nel decreto saranno applicate ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore (28 luglio 2016).
Ultimo aggiornamento
29 Luglio 2016, 16:20